Cassazione Civile, Ordinanza n. 17408/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione immobiliare promossa o comunque partecipata da creditori in danno di una società agricola. Nel riparto delle somme ricavate dalla vendita, un credito fondato su contratto di mutuo notarile era stato ammesso alla distribuzione. Il fallimento della società debitrice ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di distribuzione, sostenendo che il creditore ammesso non fosse munito di idoneo titolo esecutivo, perché al mutuo non risultavano allegati in forma pubblica l’atto di erogazione e la quietanza, necessari a dimostrare l’effettiva traditio della somma. Il Tribunale ha accolto l’opposizione, escludendo la creditrice dal riparto e disponendo anche la restituzione delle somme già percepite. La società cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., perché l’opposizione sarebbe stata inammissibile/procedibile solo se il fallimento avesse chiesto la sospensione davanti al giudice dell’esecuzione; 2) violazione dell’art. 474 c.p.c., perché il mutuo notarile sarebbe titolo esecutivo anche senza separato atto di erogazione e quietanza, e perché l’avvenuta erogazione sarebbe stata comunque riconosciuta; 3) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, per avere il Tribunale male interpretato le clausole del mutuo; 4) violazione degli artt. 499 e 510 c.p.c., per l’esclusione dal riparto come creditore privo di titolo; 5) violazione degli artt. 596 e 598 c.p.c., perché, una volta accolta l’opposizione, il Tribunale non avrebbe dovuto condannare direttamente alla restituzione, essendo tale potere riservato al giudice dell’esecuzione. Nel frattempo, un diverso ricorrente incidentale ha rinunciato al proprio ricorso, con conseguente estinzione del rapporto processuale limitatamente a quel segmento.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso incidentale rinunciato da una banca, con compensazione integrale delle spese tra quelle parti. Quanto al ricorso principale, ha rigettato i primi quattro motivi: ha affermato che, nelle opposizioni esecutive, è necessaria la fase preliminare davanti al giudice dell’esecuzione, ma non è indispensabile che l’opponente abbia anche chiesto la sospensione; ha confermato che il contratto di mutuo, pur ricevuto per atto notarile, non costituisce titolo esecutivo se non risultano in forma pubblica anche l’erogazione della somma e la quietanza; ha dichiarato inammissibile il motivo sull’interpretazione del contratto perché risolto in una censura di merito e privo dell’indicazione del canone ermeneutico violato; ha ritenuto assorbito/inconferente il motivo sul riparto, nella parte fondata sulla pretesa idoneità del titolo. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che, accolta l’opposizione agli atti esecutivi, il Tribunale non poteva sostituirsi al giudice dell’esecuzione adottando direttamente il provvedimento restitutorio, trattandosi di competenza funzionale riservata a quest’ultimo. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Per avere efficacia esecutiva, l’atto notarile deve contenere gli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione; nel mutuo, se la somma non risulta erogata e quietanzata nello stesso atto, occorre che tali fatti successivi siano documentati con forma pubblica o scrittura privata autenticata.
L’opposizione agli atti esecutivi ha struttura bifasica e richiede la previa trattazione davanti al giudice dell’esecuzione; l’assenza di tale fase rende improponibile la domanda di merito e improcedibile il giudizio di opposizione.
La fase preliminare dell’opposizione esecutiva è necessaria anche se l’opponente non intende chiedere provvedimenti cautelari.
È richiamata per affermare la struttura bifasica dell’opposizione all’esecuzione, estesa per analogia di sistema anche all’opposizione agli atti esecutivi.
È menzionato solo per precisare che la necessità della fase preliminare sussiste anche se non si chiedono misure sospensive o cautelari.
Il giudice dell’esecuzione ha il potere di dirigere il processo esecutivo; il giudice dell’opposizione non può sostituirsi a lui nell’adozione degli atti esecutivi.
Il motivo relativo alla partecipazione al riparto è stato ritenuto assorbito o comunque non decisivo rispetto alla carenza di titolo esecutivo.
Come per l’art. 499 c.p.c., è richiamato nel motivo poi non accolto, senza che la Corte ravvisi una violazione decisiva rispetto al caso concreto.
La pronuncia restitutoria conseguente all’accoglimento dell’opposizione non può essere adottata dal giudice dell’opposizione, ma spetta al giudice dell’esecuzione.
Conferma la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione per i provvedimenti consequenziali sul riparto dopo l’accoglimento dell’opposizione.
La rinuncia al ricorso incidentale, accettata dalla controparte, produce estinzione del giudizio per quel rapporto processuale.
Le spese sono compensate integralmente nel rapporto processuale estinto per rinuncia.
Norma evocata nel motivo sull’interpretazione del mutuo; la Corte dichiara la censura inammissibile perché non specifica il canone ermeneutico violato.
Come sopra.
Come sopra.
Come sopra.
Come sopra.
Come sopra.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi è necessaria la preliminare fase avanti al giudice dell’esecuzione; tale requisito è autonomo rispetto alla richiesta di sospensione e la sua omissione incide sulla proponibilità/improcedibilità dell’opposizione.
- Un contratto di mutuo ricevuto per atto notarile è titolo esecutivo solo se l’obbligazione di restituzione è attuale e certa e se risultano in forma idonea anche l’effettiva erogazione della somma e la quietanza; la mera menzione del mutuo non basta quando l’erogazione non sia contestualmente documentata.
- Ai fini dell’efficacia esecutiva, i fatti successivi che determinano l’effettiva insorgenza del credito devono essere documentati con le forme richieste per il titolo, non essendo sufficiente la sola efficacia probatoria dell’atto notarile o il mancato disconoscimento della dazione.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura di violazione dei canoni ermeneutici del contratto è inammissibile se non indica specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo; non è consentito trasformare la doglianza in una rivalutazione del merito.
- L’opposizione agli atti esecutivi ha natura rescindente: il giudice dell’opposizione può accertare il vizio e caducare l’atto impugnato, ma non può sostituirsi al giudice dell’esecuzione nell’adozione degli atti consequenziali del processo esecutivo, che restano riservati alla sua competenza funzionale.
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