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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36362/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/11/2021 con cui la Corte d'appello di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena con riferimento a due condanne (sentenza 5/4/2016 e sentenza 4/3/2021). La revoca era motivata dal superamento dei limiti di cumulo di cui all'art. 163 cod. pen. e dalla presunta violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 648 e 650 cod. proc. pen., nonché del principio di intangibilità del giudicato e dell'esecutività delle sentenze non impugnate tempestivamente, sostenendo che la causa ostativa era nota o avrebbe dovuto essere nota al giudice della cognizione che aveva concesso nuovamente il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto infondata la censura relativa all'intangibilità del giudicato ma fondata la censura sul mancato accertamento, da parte del giudice che ha revocato, se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale 'in executivis' quando la causa ostativa non fosse nota documentalmente al giudice della cognizione, ma è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio per verificarlo. Poiché l'ordinanza impugnata non mostra l'acquisizione del fascicolo né la verifica richiesta, la Cassazione ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio alla Corte di appello di Campobasso per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede la revoca 'di diritto' della sospensione condizionale quando il condannato realizza la condizione risolutiva (es. successiva condanna a pena detentiva non sospesa); non è frutto di valutazione discrezionale ma di accertamento del verificarsi dell'evento.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    comma 1 e introdotto comma 1-bis

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la potestà di revoca della sospensione condizionale 'qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato' e, con il comma 1-bis, lo obbliga a provvedere anche se rileva le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 168 cod. pen.; in pratica coordina la competenza tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione.

  • art. 164 cod. pen.

    Individua le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la violazione di tale norma rende illegittima la concessione del beneficio.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i limiti di pena oltre i quali non è possibile la sospensione condizionale; il superamento di tali limiti è causa ostativa alla concessione o motivo di revoca del beneficio.

  • artt. 648 e 650 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate dal ricorrente per vizi formali e/o di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha invece valutato la fondatezza dei profili sostanziali connessi all'accertamento della conoscenza documentale della causa ostativa.

  • Cass. S.U. n. 37345/2015 (Longo)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione dell'art. 164 cod. pen. salvo che le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione; per questa verifica il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio.

Massime di principio

  • Distinguere tra revoca 'di diritto' (art. 168, primo comma) e revoca discrezionale (art. 168, secondo comma): la prima si verifica automaticamente al manifestarsi della causa risolutiva, la seconda richiede una valutazione discrezionale.
  • Competenza: il giudice della cognizione può revocare la sospensione se rileva la causa ostativa; se non lo fa, il giudice dell'esecuzione è competente a verificare e, se del caso, a revocare conformemente all'art. 674 cod. proc. pen.
  • Obbligo di verifica documentale: prima di revocare in sede di esecuzione, il giudice deve acquisire e consultare il fascicolo del grado di cognizione per accertare se la causa ostativa fosse 'documentalmente nota' al giudice che aveva concesso il beneficio; l'assenza di tale verifica vizi la revoca.
  • Revoca 'in executivis' è ammissibile quando la causa ostativa non era nota al giudice di cognizione; se invece la causa era nota in modo documentale, la revoca da parte del giudice dell'esecuzione può essere preclusa o comunque richiede motivazione specifica sul perchè non fosse stata esercitata prima.
  • Effetti concatenati: la revoca di un beneficio concessa con una sentenza può incidere su altri benefici concessi con sentenze precedenti o successive; va verificato il rapporto tra le condanne e l'eventuale superamento dei limiti di cumulo ai sensi dell'art. 163 cod. pen.
  • Ruolo del Pubblico Ministero: la mancata impugnazione formale del PM non inibisce, quando del caso, l'attività di controllo del giudice d'appello o del giudice dell'esecuzione, ma la conoscenza documentale della causa ostativa rimane il punto cruciale.

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