Cassazione Penale, Sentenza n. 20630/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva sostituito la misura dell'obbligo di dimora (con divieto di allontanarsi dalle 21 alle 8) con gli arresti domiciliari per Mirabile, ritenuto gravemente indiziato di reati connessi al possesso e alla detenzione di armi. Le censure difensive: (1) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe fondato la misura restrittiva sulla sola gravità del fatto omettendo una concreta indagine sulla personalità e sull'attualità del pericolo di reiterazione; (2) difetto di motivazione e mancato confronto con elementi processuali che, a detta della difesa, attenuavano la responsabilità (natura conviviale della riunione, responsabilita del proprietario dell'abitazione per le armi, abitudinarietà della posizione del SUV), chiedendo annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e inammissibile nei termini esposti. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato l'art. 274 lett. c) c.p.p., effettuando una valutazione prognostica dell'attualità del pericolo che ha considerato la gravità e le modalità del fatto (numerose armi, alcune con matricola abrasa, munizionamento, armi cariche e con colpo in canna), la condotta di fuga e il tentativo di disfarsi delle armi, nonché il contesto socio-ambientale (presenza in casa di un noto pluripregiudicato e di altri soggetti con precedenti). Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché si risolve in una diversa valutazione di circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito, non denunciando vizi di motivazione manifestamente illogici o violazioni normative specifiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza è del 03/03/2026.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
L'attualità del pericolo non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica della possibilità di reiterazione, che deve tenere conto delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale; tale valutazione può giustificare misura più afflittiva se emergono elementi concreti e attuali di pericolo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi di ricorso in cassazione contro i provvedimenti cautelari personali, consentendo il controllo di violazioni di legge e di vizi della motivazione quali la manifesta illogicità, ma escludendo il riesame in fatto quando si proponga semplicemente una diversa valutazione delle circostanze.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Indica gli adempimenti della cancelleria in ordine all'esecuzione delle decisioni della Corte; la sentenza dispone l'inoltro agli uffici competenti per gli adempimenti previsti.
Norme sostanziali richiamate nei capi di imputazione per reati connessi alla detenzione e circolazione illecita di armi, nonché per ricettazione/possesso illecito di cose provento di reato; servono a definire il quadro indiziario che ha accompagnato la valutazione del pericolo cautelare.
Massime di principio
- La gravità del fatto, se accompagnata da elementi di condotta (es. fuga, tentativo di disfarsi di armi) e da un contesto socio-ambientale pericoloso, può concorrere legittimamente a giustificare una misura cautelare più afflittiva, purché sia inserita in una valutazione prognostica complessiva dell'attualità del pericolo.
- Il requisito dell'attualità del pericolo ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p. non richiede l'indicazione di specifiche occasioni future di reiterazione, ma una valutazione prospettica che consideri personalità, modalità del fatto e contesto.
- In cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove: le censure che si risolvono in una diversa lettura delle circostanze già valutate dal giudice di merito sono inammissibili se non denunciano vizi di legge o una motivazione manifestamente illogica.
- Per contestare efficacemente in sede di legittimità una misura cautelare occorre segnalare violazioni normative specifiche o illogicità manifeste nella motivazione, non solo proporre ricostruzioni alternative dei fatti.
- Elementi quali il possesso di armi clandestine, munizionamento, armi funzionanti e comportamenti finalizzati a eludere l'identificazione (fuga, occultamento) sono considerati indici rilevanti di pericolosità e possono efficacemente rafforzare le esigenze cautelari.
- Se la difesa intende allegare circostanze attenuanti relative alla natura dell'incontro o alla responsabilità di terzi per le armi, è necessario farle emergere già nel giudizio di merito con prove o dichiarazioni resistenti al controllo, poiché in cassazione tali contestazioni rischiano di essere considerate mera divergenza di valutazione.
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