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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40666/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo relativo a presunta contraddittorietà e violazione delle norme sul calcolo della pena: la Corte distrettuale avrebbe errato nel trattamento sanzionatorio, attribuendo in modo incoerente prevalenza all'attenuante ex art. 62 n.6 c.p. rispetto alle aggravanti, e fissando una pena base superiore a quella determinata in primo grado, in violazione del divieto di reformatio in peius. Si censura inoltre la mancata corretta applicazione del criterio di bilanciamento (prevalenza o equivalenza) tra circostanze e l'errato procedimento usato per ridurre la pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha annullato senza rinvio la parte impugnata relativa alla quantificazione della pena e ha proceduto direttamente alla rideterminazione della pena tenendo conto dei principi di diritto applicabili: ha stabilito che la pena base non poteva essere fissata oltre quella stabilita in primo grado (anni 3 e € 450), ha riconosciuto l'attenuante ex art. 62 n.6 c.p. (risarcimento del danno) e l'ha computata nella misura adottata dalla Corte territoriale, riducendo la pena a 2 anni e 3 mesi e € 337,50; ha poi applicato la diminuzione obbligata per il rito abbreviato, fissando la pena finale in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 225,00 di multa. La condanna per il reato resta confermata quanto alla responsabilità, ma la quantificazione della pena è stata rideterminata a favore dell'imputata.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    riferimenti alle varie formulazioni edittali nel tempo: legge 23/06/2017 n.103 (pena da 3 a 6 anni; poi terzo comma prevedeva 4-10 anni) e legge 26/04/2019 n.36 (innalzamento a 4-7 anni)

    Individua il delitto di furto in abitazione e prevede, per le ipotesi con più aggravanti previste dall'art. 625, una disciplina delle aggravanti c.d. privilegiate che incide sulla scelta della pena edittale applicabile; la Corte ha richiamato la successione di leggi nel tempo per individuare la pena base applicabile ratione temporis

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Circostanza aggravante relativa all'uso di un mezzo fraudolento; quando concorre con altre aggravanti previste dall'art. 625 può assumere natura di aggravante privileggiata se ricorre la fattispecie dell'art. 624-bis terzo comma

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    Circostanza aggravante connessa all'età della vittima che ostacola la difesa; è suscettibile di confronto con le attenuanti con il criterio della prevalenza o dell'equivalenza salvo che si tratti di aggravante "privilegiata"

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Circostanza attenuante consistente nell'aver riparato il danno; nel caso concreto è stata riconosciuta in favore dell'imputata e applicata nella determinazione della pena come diminuente di favore

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai criteri di determinazione della pena e alla modalità di computo delle circostanze concorrenti

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi della cassazione: la ricorrente ha invocato violazione di questa disposizione (lett. b ed e) per vizi nella motivazione e nella valutazione delle norme applicabili al calcolo della pena

  • art. 619 comma 2 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori materiali o di calcolo nella quantificazione della pena entro i limiti di legge; la Corte ha usato questa facoltà per rideterminare la pena in favore dell'imputata

  • art. 620 lett. l) c.p.p.

    Consente l'annullamento senza rinvio quando la Corte di Cassazione provvede direttamente alla correzione della pena; applicata per annullare e rideterminare il trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Quando il ricorso è proposto dal solo imputato, il giudice d'appello non può fissare una pena base più elevata rispetto a quella determinata dal primo giudice: il divieto di reformatio in peius si estende a tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena.
  • Se concorrono aggravanti "privilegiate" previste in relazione ad articoli quali il terzo comma dell'art. 624-bis, le attenuanti ordinarie non possono essere semplicemente bilanciate come se tutte le aggravanti fossero equivalenti; il giudice deve applicare correttamente la regola di confronto prevista dalla giurisprudenza di legittimità.
  • L'attenuante per riparazione del danno (art. 62 n.6 c.p.) va applicata secondo i criteri di favore e, una volta riconosciuta, deve essere computata coerentemente nel calcolo della pena prima di applicare eventuali diminuzioni connesse al rito.
  • La Corte di Cassazione può correggere in sede di legittimità errori di calcolo della pena ai sensi dell'art. 619 comma 2 c.p.p., ma tale potere è esercitabile principalmente in favore dell'imputato e senza violare il divieto di riforma peggiorativa.
  • In situazioni di conflitto fra aggravanti e attenuanti, il giudice deve motivare chiaramente il criterio adottato (prevalenza o equivalenza) e applicare la sequenza corretta: individuazione della pena base valida, confronto delle circostanze secondo la normativa e la giurisprudenza, applicazione delle attenuanti e infine delle riduzioni connesse al rito.

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