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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36101/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito per concorso in furto in abitazione resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Marsala, all'esito di giudizio abbreviato, per concorso in furto in abitazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) ha censurato un provvedimento relativo alla riunione dei procedimenti, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché i provvedimenti che dispongono o negano la riunione hanno natura meramente ordinatoria e non sono impugnabili; (2) ha contestato la valutazione delle fonti probatorie in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., ma la Corte ha rilevato che il motivo mirava solo a una diversa rilettura del materiale probatorio; (3) si è doluto del diniego delle attenuanti generiche, ma il motivo è stato considerato manifestamente infondato perché la relativa doglianza non era stata dedotta in appello e, comunque, il primo giudice aveva motivato adeguatamente il diniego.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    richiamato in relazione all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rispetto alla quale il ricorso tendeva a proporre una lettura alternativa delle prove.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    utilizzato come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • I provvedimenti che dispongono o negano la riunione dei procedimenti hanno natura meramente ordinatoria e non sono autonomamente impugnabili.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle prove o in una rilettura del compendio probatorio già apprezzato dai giudici di merito.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile o comunque manifestamente infondata se la relativa questione non è stata devoluta con l'appello e se la sentenza di merito ha già fornito una motivazione adeguata sul punto.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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