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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07530/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, conclusa il 26 marzo 2010, delle partecipazioni detenute da alcuni soci in una società a responsabilità limitata a favore di una società acquirente. Nel complesso regolamento negoziale, oltre al pagamento di una parte del prezzo in denaro, l’acquirente si obbligava a effettuare un ulteriore finanziamento in favore della società partecipata, in quattro rate, con l’intesa che la società utilizzasse tali somme per pagare ai soci cedenti un importo corrispondente a pregresse somme da essi versate nella società. I venditori, ritenendo inadempiuto tale obbligo, avevano chiesto in primo grado l’adempimento e poi, nel corso del giudizio, la risoluzione del contratto; entrambe le domande erano state respinte nei gradi di merito. Con il ricorso per cassazione i soci deducevano: 1) che la clausola contestata non potesse essere colpita da nullità parziale, poiché costituiva parte essenziale del corrispettivo e, se nulla, avrebbe dovuto travolgere l’intero accordo; 2) in via subordinata, che la decisione fosse contraddittoria, avendo qualificato l’operazione come unitaria ma poi dichiarato nulla solo una parte essenziale; 3) sempre in subordine, che non vi fosse alcun contrasto con norme imperative o con l’art. 2423 c.c., trattandosi di un meccanismo lecito di pagamento del prezzo mediante finanziamento alla società partecipata e successiva restituzione ai cedenti; 4) che le spese dovessero essere compensate. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la volontà delle parti circa l’eventuale caducazione dell’intero accordo in caso di nullità della clausola è questione di fatto; ha respinto il secondo motivo rilevando che la sentenza di merito, pur con passaggi non perfettamente coerenti, conteneva una decisione effettiva; ha accolto il terzo motivo, affermando che la clausola non era nulla per il solo fatto che i versamenti originari dei soci cedenti fossero stati qualificati come versamenti in conto futuro aumento di capitale e non come finanziamenti, poiché un meccanismo negoziale che preveda un finanziamento della società da parte dell’acquirente e il successivo pagamento ai soci uscenti può essere lecito se funzionale al pagamento del prezzo della cessione; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame delle domande e delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo, ha assorbito il quarto e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini nel merito la domanda alla luce del principio di diritto enunciato. La Corte ha escluso che la sola circostanza che i versamenti originari dei soci fossero stati effettuati in conto futuro aumento di capitale renda nulla, per violazione dell’art. 2423 c.c. o per preteso rimborso del capitale di rischio, la clausola con cui l’acquirente si obbliga a finanziare la società affinché questa paghi ai soci cedenti una somma corrispondente.

Norme richiamate

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità per contrasto con norme imperative; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata una violazione idonea a fondare la nullità della clausola

  • art. 1346 c.c.

    invocato in ricorso tra le norme sulla validità del contratto; non assume rilievo decisivo nel caso concreto

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la nullità del contratto; la Corte precisa che la nullità della clausola non può essere affermata senza individuare un effettivo contrasto con specifici divieti positivi

  • art. 1419 c.c.

    la questione dell’eventuale estensione della nullità all’intero accordo è stata ritenuta di fatto e quindi non deducibile per la prima volta in cassazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare una presunta motivazione contraddittoria; la Corte ritiene che la decisione di merito, pur non perfettamente lineare, sia comunque esistente e non apparente

  • art. 2423 c.c.

    le norme di bilancio non sono violate dalla clausola negoziale in sé; esse attengono alla corretta rappresentazione contabile delle operazioni, non alla loro liceità intrinseca

  • artt. 2423 ss. c.c.

    richiamati dalla Corte territoriale per affermare l’illiceità; la Cassazione esclude che possano fondare, da soli, la nullità della pattuizione descritta

  • art. 1322 c.c.

    la Corte ribadisce che l’autonomia negoziale è libera entro il limite della meritevolezza degli interessi perseguiti, da valutarsi in concreto rispetto alla funzione economico-sociale dell’operazione

  • art. 1381 c.c.

    richiamato nella ricostruzione del giudice di merito come promessa del fatto del terzo; la Cassazione non fonda su tale qualificazione la nullità della clausola

  • art. 1813 c.c.

    richiamato per descrivere il rimborso del mutuo e chiarire che il meccanismo pattuito prevedeva un pagamento ai soci cedenti diverso dalla restituzione alla socia finanziatrice

  • art. 1188 c.c.

    evocato per affermare la liceità del pagamento eseguito dal debitore a un soggetto diverso dal creditore, nel quadro dell’operazione negoziale concordata

  • art. 2467 c.c.

    esclusa la sua applicabilità, perché non erano stati dedotti né provati i presupposti della postergazione del finanziamento

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non può essere dedotta per la prima volta, come questione di diritto, la volontà delle parti circa l’effetto travolgente della nullità di una clausola sull’intero contratto, quando tale volontà richieda un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La nullità per contrasto con norme imperative non può essere affermata in modo astratto o apodittico: occorre individuare specifici divieti positivi effettivamente violati dalla concreta operazione negoziale, valutata nella sua unità funzionale.
  • Nel sindacare la liceità di un contratto complesso il giudice deve considerare l’operazione economica complessiva e la causa concreta, non isolare atomisticamente singole clausole senza verificare la funzione pratica perseguita dalle parti.
  • Un meccanismo negoziale mediante il quale l’acquirente di partecipazioni si obblighi a finanziare la società partecipata affinché questa corrisponda ai soci cedenti una somma collegata al prezzo della cessione non è di per sé illecito, ove non comporti una violazione specifica di norme imperative.
  • La qualificazione dei versamenti dei soci come finanziamenti, conferimenti, versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale è questione di fatto rimessa al giudice di merito; tuttavia, la successiva regolazione negoziale dei rapporti economici tra soci e società può comportare una diversa utilizzazione lecita delle somme, se coerente con la volontà delle parti e con la disciplina applicabile.
  • Le norme sulla corretta redazione del bilancio non determinano automaticamente la nullità della pattuizione tra le parti, poiché riguardano la rappresentazione contabile dell’operazione e non, di per sé, la sua validità civilistica.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriPatti parasociali
RamiSocietarioContrattiProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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