Cassazione Penale, Sentenza n. 11646/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la condanna per rapina a mano armata (art. 628, commi 1 e 3, n.1 c.p.). Due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mera parafrasi della sentenza di primo grado, cattiva applicazione degli artt. 192, 530 comma 2 e 533 c.p.p., mancata risposta alle contraddizioni sulle modalità di acquisizione dei reperti biologici, problemi nella catena di custodia e rischio di contaminazione delle tracce; (2) vizio di valutazione sull'aggravante dell'uso dell'arma e censura sulla maggiore severità della pena con diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che il ricorrente abbia in larga parte riprodotto censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti senza fornire una confutazione autonoma e specifica. La Corte ha confermato la validità probatoria degli accertamenti genetici (DNA) ritenuti prova piena per l'elevato supporto statistico; ha escluso, in concreto, la fondatezza della mera ipotesi di contaminazione alla luce della relazione peritale; ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni de relato riguardo all'uso dell'arma (art. 195 c.p.p.) non essendovi stata richiesta dell'escussione del teste da parte della difesa; ha motivato congruamente il diniego delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti specifici e della gravità del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.
Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato (rapina a mano armata); applicata per confermare la responsabilità penale dell'imputato.
Citato dalla difesa come presunta norma mal applicata; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla procedura di acquisizione e conservazione dei reperti, valutando adeguata la motivazione dei giudici di merito.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa nella doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione né omissione argomentativa suscettibile di censura in Cassazione.
Richiamato tra le norme che la difesa riteneva mal applicate; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non viziata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata ai fini della sintesi dei motivi secondo le modalità previste per il ricorso; utilizzata per riassumere i motivi nella esposizione di cassazione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamata per la disciplina della trattazione scritta in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la trattazione si è svolta per iscritto.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e successive modifiche
Richiamato in relazione all'applicabilità della disciplina sulla trattazione scritta; la Corte ha applicato la procedura prevista.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma invocata per il principio di inammissibilità del motivo di gravame privo di specificità; la Corte ha dichiarato inammissibili come generiche le censure che non confutano specificamente la motivazione di merito.
Richiamato in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni de relato: la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da teste di risulta sulla presenza/uso dell'arma, non essendo stata chiesta dalla difesa la loro escussione.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha motivato il diniego delle attenuanti con i precedenti specifici e la gravità del fatto, decisione ritenuta congrua in Cassazione.
Norma che prevede la condanna per spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che riproduce le stesse censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti, senza offrire una confutazione specifica e argomentata della motivazione di merito, è generalmente dichiarato inammissibile per aspecificità.
- Accertamenti genetici (DNA) con elevato supporto statistico possono costituire prova piena e, se affidabili, possono fondare la condanna anche senza ulteriori elementi convergenti.
- La mera ipotesi astratta di contaminazione dei reperti non è sufficiente a invaliderne i risultati; la difesa deve indicare elementi concreti che dimostrino l'incidenza negativa sulla prova.
- La 'doppia conforme' (allineamento tra primo e secondo grado) consente alla Corte di appello di richiamare e integrare la motivazione di primo grado: Cassazione può dunque leggere congiuntamente le due sentenze come unico corpo motivazionale.
- Le dichiarazioni di teste di risulta (de relato) possono essere utilizzate se non risulta che la difesa abbia chiesto l'escussione diretta del teste o se non emergono ragioni che impongano l'assunzione d'ufficio.
- La rilevanza dei precedenti personali e la gravità del reato sono criteri validi per negare le circostanze attenuanti generiche e per una determinazione della pena ritenuta congrua se adeguatamente motivata.
- Chi propone un ricorso manifestamente infondato o generico può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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