Cassazione Penale, Sentenza n. 25153/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (sentenza d'appello del 04/11/2024) per il reato di illecita detenzione e vendita di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) con l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 d.P.R. 309/1990). Le censure erano: inaffidabilità della chiamata in correità di El Jaadi Cherki e carenza di riscontri esterni; inutilizzabilità o inattendibilità della perizia fonica che avrebbe attribuito la voce al ricorrente; carente valutazione delle intercettazioni (carattere allusivo dei dialoghi); omessa risposta della Corte d'appello su indagini non svolte; erronea applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità (contestazione dei criteri e dei moltiplicatori fissati dalla giurisprudenza di legittimità, con invocazione di profili costituzionali); mancata concessione delle attenuanti generiche e irragionevolezza della determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato: ha confermato che la chiamata in correità era sorretta da riscontri esterni (riconoscimento fotografico, dettagli verificati dalla polizia giudiziaria, intercettazioni che riferivano consegna di sim card rinvenute) e dalla perizia fonica adeguatamente motivata; ha applicato i criteri giurisprudenziali consolidati (Sez. U Biondi e successiva Polito) per l'aggravante dell'ingente quantità, ritenendo che i 2,713.632 g di principio attivo (circa 2,7 kg THC) e il numero di dosi ricavabili (oltre 100.000) costituissero quantità oggettivamente ingenti; ha ritenuto legittima la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, non sindacabile in cassazione se non per vizio logico o di arbitrio evidente; ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecnico-scientifiche e fattuali (solo sindacabili in caso di travisamento della prova).
La decisione
Ricorso per cassazione dichiarato infondato. Confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona (22/02/2023) e dalla Corte d'appello di Ancona (04/11/2024): responsabilità per violazione degli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; pena confermata: 4 anni e 4 mesi di reclusione, multa di Euro 40.000, e condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto attendibili sia la chiamata in correità del corriere El Jaadi Cherki sia la perizia fonica e le intercettazioni, e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per ingente quantità in ragione del principio attivo complessivo e del numero di dosi ricavabili; ha inoltre giudicato legittima la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma sostanziale che disciplina i reati relativi a illecita detenzione e commercio di sostanze stupefacenti; applicata per qualificare penalmente la condotta di vendita/segnalazione dello stupefacente.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80
Prevede la circostanza aggravante c.d. 'ingente quantità'; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali per individuare la soglia oltre la quale l'aggravante sussiste, valutando principio attivo e numero di dosi ricavabili.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e)
Limite alle censure in cassazione relative alla motivazione: i vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati; la Corte richiama i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione.
Codice di procedura penale - art. 192
Norma sulle prove peritali; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulle perizie foniche è limitato e non può sostituirsi al giudice di merito salvo travisamento della prova o inesistenza del fatto periziato.
Codice di procedura penale - artt. 125 e 546
Richiamate dalle censure sull'omessa motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza per omessa motivazione quando la motivazione di primo e secondo grado forma un corpo argomentativo integrato e adeguato.
Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente motivato il diniego in base agli elementi ritenuti decisivi (gravità del fatto, precedenti).
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la pena, salvo assenza di manifesta illogicità.
Sezioni Unite - sent. n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi) e Sez. U n.14722 del 30/01/2020 (Polito)
Sez. U n. 36258/2012 (Biondi); Sez. U n.14722/2020 (Polito)
Giurisprudenza di riferimento per la determinazione della soglia dell'aggravante 'ingente quantità': la Corte applica i criteri indicati dalle Sezioni Unite e dalla successiva decisione 'Polito' per valutare quantità di principio attivo e moltiplicatori, confermando la soglia minima per le 'droghe leggere' pari a 2 kg di principio attivo.
Massime di principio
- La chiamata in correità non è di per sé inattendibile: se accompagnata da riscontri esterni (riconoscimento fotografico, verifiche investigative, intercettazioni coerenti, ritrovamento di elementi materiali come SIM card) può costituire base attendibile per la condanna.
- Le perizie foniche e gli accertamenti tecnico-scientifici, se adeguatamente motivati in sede di merito, sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo prova di travisamento della prova o di evidente inesistenza dei risultati periziati.
- Le valutazioni sul significato di dialoghi intercettati (anche criptici o allusivi) sono questioni di fatto rimesse al giudice del merito e non al controllo di legittimità, purché la motivazione sia logicamente congrua rispetto alle massime di esperienza.
- L'aggravante dell'ingente quantità si valuta sulla base dei criteri consolidati dalle Sezioni Unite (Biondi, poi Polito): si tiene conto del principio attivo e del numero di dosi ricavabili; superata nettamente la soglia minima prevista, l'onere motivazionale si attenua.
- La concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: il sindacato in Cassazione è limitato e riguarda solo vizi di logica, arbitrarietà o violazione manifesta di legge.
- In sede di cassazione non è consentito un riesame libero degli elementi probatori o delle valutazioni tecnico-scientifiche: le doglianze devono rispettare i limiti di ammissibilità e motivazione previsti dalla legge processuale.
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