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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24262/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo emessa a seguito di annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio. La decisione di rinvio aveva rideterminato la pena in sette anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, ma, secondo la Corte, le censure non investivano specifiche regole inferenziali della motivazione; in sostanza si sollecitava un nuovo riesame del trattamento sanzionatorio, in particolare del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, già compiuto dal giudice di rinvio in conformità ai limiti segnati dall'annullamento precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo mirasse, in modo non consentito in sede di legittimità, a un nuovo scrutinio del bilanciamento circostanziale e del trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione ritenuta coerente e conforme alle indicazioni del precedente annullamento con rinvio e al giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

  • art. 62 c.p.

    Richiamato indirettamente dal riferimento al giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti e al bilanciamento circostanziale.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente quale parametro del trattamento sanzionatorio e della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo riesame del trattamento sanzionatorio quando la censura si traduce, in realtà, nella richiesta di rivalutare il giudizio discrezionale di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è censurabile in cassazione solo se risulti frutto di arbitrio, manifesta illogicità o motivazione meramente apparente; non è invece sindacabile quando sia sorretto da motivazione sufficiente e coerente.
  • Quando la sentenza di rinvio si uniforma alle indicazioni della Cassazione e si colloca entro i limiti del giudicato parziale, la motivazione sul solo trattamento sanzionatorio non è aggredibile con una richiesta di merito mascherata da vizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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