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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34744/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone cancellata dal Registro delle imprese e, per trasparenza, nei confronti delle ex socie, per recuperare a tassazione ricavi ritenuti conseguiti e non dichiarati per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi introduttivi perché notificati in modo irrituale a mezzo poste private. In cassazione le contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica dei ricorsi introduttivi era comunque pervenuta all'Agenzia nei termini, consentendole di costituirsi e di difendersi, e che la notificazione a mezzo poste private doveva ritenersi ammissibile anche alla luce della successiva abrogazione dell'art. 4 d.lgs. 261/1999 operata dalla l. 124/2017. Con il secondo e il terzo motivo sono state riproposte questioni di merito non esaminate nei gradi di merito, rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi introduttivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, qualificando come inammissibile il primo motivo per genericità e difetto di decisività: il ricorso non indicava quando fossero state effettuate le notifiche dei ricorsi introduttivi né la data di notifica degli atti impositivi, dati indispensabili per stabilire quale disciplina delle notifiche postali fosse applicabile nel tempo. La Corte ha rilevato che la liceità della notificazione a mezzo poste private dipende dal momento storico in cui è avvenuta, dovendosi distinguere tra la disciplina della direttiva 97/67/CE, il regime modificato dal d.lgs. 58/2011 e la completa liberalizzazione intervenuta solo con la l. 124/2017. I motivi successivi sono stati dichiarati inammissibili in via conseguenziale, perché assorbiti dalla reiezione della censura pregiudiziale. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità processuale non può essere pronunciata se l'atto, pur irregolare, ha raggiunto lo scopo cui è destinato; tuttavia la doglianza è inammissibile se non consente di verificare, in concreto, la disciplina applicabile nel tempo.

  • d.lgs. n. 261 del 1999, art. 4

    La norma, nel sistema originario e nelle modifiche successive, riservava al fornitore del servizio universale taluni servizi di notificazione e comunicazione a mezzo posta, in particolare quelli relativi ad atti giudiziari e alle violazioni del codice della strada, fino alla successiva abrogazione.

  • Direttiva 97/67/CE

    Ha costituito il quadro iniziale della liberalizzazione del mercato postale, mantenendo un servizio universale e riservando taluni invii raccomandati attinenti a procedure amministrative e giudiziarie.

  • Direttiva 2008/6/CE

    Ha ulteriormente inciso sulla liberalizzazione del servizio postale, poi recepita nel diritto interno.

  • D.Lvo. n. 58 del 2011

    Ha modificato il d.lgs. 261/1999, art. 4, ridefinendo l'ambito dei servizi postali riservati al fornitore del servizio universale.

  • L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b)

    Ha espressamente abrogato l'art. 4 del d.lgs. 261/1999, determinando la soppressione dell'attribuzione in esclusiva a Poste Italiane dei servizi di notificazione e comunicazione di atti giudiziari; la liberalizzazione si è completata dal 10 settembre 2017.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Consente, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura sulla validità della notificazione effettuata a mezzo operatore postale privato è inammissibile se non indica con precisione la data della notificazione e gli elementi temporali necessari a stabilire quale disciplina normativa fosse applicabile al caso concreto.
  • La validità delle notificazioni a mezzo posta deve essere valutata secondo il regime normativo vigente al momento dell'atto, distinguendo tra fase di riserva legale del servizio, liberalizzazione parziale e liberalizzazione completa.
  • Nel giudizio di legittimità, una questione di merito rimane inammissibile o assorbita quando la decisione dipende in via pregiudiziale da una questione processuale non superata dalla parte ricorrente.
  • L'eccezione di nullità per irregolarità della notificazione non può essere scrutinata in astratto: occorre dimostrare che l'irregolarità sia decisiva e che non sia stata comunque raggiunta la funzione dell'atto, nei limiti della normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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