Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03154/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che lo aveva condannato per danneggiamento. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il reato non fosse perseguibile d'ufficio e che dovesse essere dichiarata la non procedibilità per difetto di querela, richiamando gli artt. 2, 120 e 635 c.p., l'art. 529 c.p.p. e l'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 31/2024. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo che la condotta dovesse essere valutata come di minima offensività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il danneggiamento contestato era perseguibile d'ufficio, trattandosi di beni destinati a pubblico servizio in uso all'amministrazione penitenziaria, ricadenti nell'ipotesi di cui all'art. 635, secondo comma, n. 7, c.p. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla base dell'entità del danno, della gravità della condotta, dei motivi dell'azione e dell'abitualità desumibile dai precedenti specifici e dalla continuazione. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.

    richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla procedibilità, senza che la Corte ne svolga una specifica interpretazione autonoma oltre a ritenere infondato il motivo.

  • art. 120 c.p.

    richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla procedibilità, senza specifica elaborazione nel provvedimento.

  • art. 635 c.p.

    la Corte afferma che il fatto rientra nell'ipotesi di cui al secondo comma, n. 7, perché il danneggiamento riguarda beni destinati a pubblico servizio in uso all'amministrazione penitenziaria, con conseguente perseguibilità d'ufficio.

  • art. 529 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la non procedibilità per difetto di querela; il motivo è dichiarato manifestamente infondato.

  • art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 31 del 19 marzo 2024

    richiamato dal ricorrente quale fonte della dedotta modifica in tema di procedibilità; il ricorso è comunque respinto sul punto.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ribadisce che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito, nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, e conferma l'esclusione della causa di non punibilità per entità del danno, gravità della condotta, motivi dell'azione e abitualità.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per la valutazione della particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • Il danneggiamento di beni destinati a pubblico servizio, quando commesso su beni in uso all'amministrazione penitenziaria, integra un'ipotesi perseguibile d'ufficio, con esclusione della necessità della querela.
  • In sede di legittimità, la censura relativa alla procedibilità del reato è infondata quando il fatto sia correttamente sussunto nella fattispecie aggravata o qualificata che prevede la perseguibilità d'ufficio.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non mancante né manifestamente illogica.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. possono rilevare, in senso ostativo, l'entità del danno, la gravità della condotta, i motivi dell'azione e l'abitualità desumibile da precedenti specifici o dalla continuazione.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.