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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32885/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Falanga impugnava l'ordinanza del 17/10/2024 con tre motivi. Primo: violazione dell'art. 671 c.p.p. per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione criminosa e due fatti indicati nel casellario (tentato omicidio di Magliulo Maurizio, sentenza 22/09/2016, e delitto di minaccia aggravata, provvedimento 06/02/2014), sostenendo che tali fatti rientravano nel progetto criminoso dell'associazione. Secondo e terzo motivo: violazione dell'art. 81, comma 4 c.p. sulla modalità di calcolo dell'aumento in caso di continuazione con recidiva ex art. 99, comma 4 c.p., deducendo che il limite minimo di aumento debba applicarsi in modo diverso rispetto a quanto fatto dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato richiamando il più recente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione (anche di tipo mafioso) e i reati-fine è configurabile solo se i reati-fine risultino programmati al momento in cui il singolo partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio; non è necessario che la programmazione sia anteriore alla costituzione dell'associazione. Nel caso concreto il giudice ha valutato che i fatti di tentato omicidio e di minaccia del 2010 sono emersi in modo estemporaneo rispetto alla partecipazione datata al 2008 e pertanto non potevano essere ritenuti parte di un progetto criminoso già programmato al momento dell'ingresso nell'associazione. Quanto ai motivi relativi all'art. 81 comma 4 c.p., la Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui il limite minimo di aumento (un terzo della pena per la violazione più grave) va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a ciascun incremento, e che tale limite è minimo e non massimo; il calcolo del giudice dell'esecuzione è risultato conforme a questo principio. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata confermata (pena rideterminata dalla Corte d'appello in anni 23 e mesi 6).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro procedurale per il reclamo sull'ordinanza di esecuzione; la Corte ha esaminato la questione sotto il profilo della correttezza motivazionale nel riconoscimento della continuazione.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    La Corte ha applicato l'orientamento secondo cui la continuazione tra partecipazione ad associazione (anche mafiosa) e reati-fine è configurabile se i reati-fine erano programmati al momento in cui il singolo partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio, evitando un automatismo basato sulla sola esistenza dell'associazione.

  • art. 81 comma 4 cod. pen.

    Il limite minimo dell'aumento per la continuazione (un terzo della pena per la violazione più grave) va inteso come limite minimo riferito all'aumento complessivo commisurato ai reati posti in continuazione, non come limite applicabile a ciascun singolo aumento.

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    La disciplina della recidiva reiterata incide sul calcolo dell'aumento in continuazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione congiunta degli artt. 99 e 81 nella misura in cui il computo rispetta il limite minimo e non supera il limite massimo previsto.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra partecipazione ad associazione e reati-fine è necessario provare che i reati-fine fossero programmati al momento in cui il singolo soggetto si è determinato a entrare nel sodalizio; non basta la mera appartenenza all'associazione o la successiva partecipazione a fatti collegati.
  • La temporalità e la dinamica degli eventi (data dell'ingresso nell'associazione, data di commissione dei reati-fine, scarcerazioni, contesto conflittuale del clan) sono elementi decisivi per valutare se le condotte siano state previste nel progetto criminoso originario o siano atti estemporanei.
  • In presenza di recidiva ex art. 99 comma 4, il minimo di aumento previsto dall'art. 81 comma 4 deve essere calcolato sul complesso degli aumenti per la continuazione e non su ciascun incremento separatamente; il limite stabilito è minimo e non impedisce aumenti superiori purché non si superi il massimo legale.
  • Chi impugna deve fornirsi di argomentazioni fattuali e probatorie atte a dimostrare la programmazione preventiva dei reati-fine rispetto al momento di ingresso nel sodalizio; rilievi meramente assertivi o basati solo sulla vicinanza temporale possono risultare insufficienti.

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