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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in accoglimento in ordine all’istanza dei ricorrenti per la presa in carico in via diretta o indiretta della minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015; e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;

Giustizia amministrativa202500267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: inerzia dell’ASP sulla presa in carico, diretta o indiretta, della minore per terapia riabilitativa con metodologia ABA e sul rimborso delle spese sostenute

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto della minore a ricevere a carico del Servizio sanitario regionale un trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale secondo la metodologia ABA, mediante presa in carico diretta oppure rimborso delle spese sostenute presso soggetti terzi. Hanno inoltre domandato il rimborso di euro 22.002,00 già corrisposti per la terapia, oltre interessi e rivalutazione, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dall’inadempimento dell’ASP, inclusa la perdita di chance della minore. I ricorrenti hanno riferito di avere presentato una diffida all’ASP e alla Regione Calabria e di avere successivamente ottenuto dal Tribunale di Locri, in sede cautelare, l’accertamento del diritto della minore a ricevere il trattamento ABA per 15 ore settimanali, con verifica annuale. Hanno quindi chiesto la conferma e l’attuazione di tale tutela davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a., sulla domanda relativa al diritto della persona disabile a uno specifico trattamento terapeutico individualizzato, sia mediante erogazione diretta sia mediante equivalente monetario. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto che le esigenze della minore potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, nella quale sarà esaminata anche la domanda risarcitoria. Il giudice ha rilevato che l’ordinanza del Tribunale di Locri e la CTU svolta nel processo civile non consentivano di determinare con sufficiente precisione il periodo di spettanza della terapia. Ha pertanto disposto una CTU ex art. 67 c.p.a., incaricando uno specialista in psichiatria e neuropsichiatria infantile di accertare le condizioni cliniche della minore, l’appropriatezza scientifica della terapia richiesta, la sua inerenza alle condizioni cliniche anche alla luce delle Linee guida, la durata del trattamento, il numero di ore settimanali e le date di decorrenza e di rivalutazione. Sono stati fissati i termini per il giuramento digitale del CTU, l’avvio delle operazioni peritali, la nomina di consulenti tecnici di parte, lo scambio dello schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. L’anticipazione di euro 500,00, oltre accessori, è stata posta provvisoriamente a carico dei ricorrenti. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 15 luglio 2026. Non è stata ancora decisa la domanda principale di accertamento né quella risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La domanda di accertamento del diritto di una persona disabile a uno specifico trattamento terapeutico individualizzato, sia mediante erogazione diretta sia mediante rimborso o equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 55 c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte, nel caso concreto, mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, senza adozione di una distinta misura cautelare.

  • art. 67 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d’ufficio per acquisire gli accertamenti specialistici necessari alla decisione, disciplinando anche termini e modalità delle operazioni peritali.

  • art. 193 c.p.c.

    Il consulente tecnico d’ufficio deve rendere il giuramento previsto dalla disposizione, nel caso concreto mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

  • L. 134/2015

    È richiamata dai ricorrenti quale fondamento della richiesta di presa in carico della minore per il trattamento con metodologia ABA; l’ordinanza non definisce nel merito la portata applicativa della legge.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri soggetti interessati nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare gli interessati.

Massime di principio

  • La domanda relativa al diritto di una persona disabile a ricevere uno specifico trattamento terapeutico individualizzato, sia mediante erogazione diretta da parte del servizio sanitario sia mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • Quando gli atti sanitari acquisiti non consentono di individuare con precisione l’appropriatezza, la durata, l’intensità e il periodo di spettanza del trattamento richiesto, il giudice amministrativo può disporre una CTU ex art. 67 c.p.a. per accertare le condizioni cliniche, l’efficacia scientifica e l’inerenza della terapia, anche alla luce delle Linee guida vigenti.
  • La precedente valutazione tecnica svolta in un diverso procedimento giudiziario non esonera il giudice amministrativo dal disporre una nuova consulenza quando essa non fornisca elementi sufficienti sui profili temporali e quantitativi necessari per decidere la domanda di accertamento e quella risarcitoria.
  • In presenza di esigenze cautelari riferite a una prestazione sanitaria destinata a un minore, il giudice può ritenerle adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, rinviando a tale sede anche l’esame della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e ripartoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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