Cassazione Civile, Ordinanza n. 28518/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Una società cliente di una fornitura di energia elettrica ha agito in giudizio per ottenere la restituzione delle somme addebitate a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica negli anni 2010-2011, sostenendo che tale prelievo non fosse dovuto perché le norme istitutive erano incompatibili con il diritto comunitario. La società fornitrice aveva in seguito ceduto i propri crediti a una società di factoring, alla quale era stato versato l’importo contestato. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, invece, la domanda era stata accolta con condanna della cessionaria alla restituzione e della fornitrice a manlevare la cessionaria. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contro la sentenza d’appello; la cessionaria ha proposto controricorso aderendo all’impugnazione nei confronti dell’attrice, mentre quest’ultima ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto superfluo l’esame analitico dei motivi, perché sulla medesima vicenda, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, erano già intervenute recenti pronunce conformi. Richiamando integralmente la motivazione di una precedente decisione, la Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale adesivo, correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado con rito sommario di cognizione.
art. 6 d.l. 28 novembre 1988, n. 511
addizionale all’accisa sull’energia elettrica, di cui all’art. 6 del d.l. 28.11.1988 n. 511
norma istitutiva del prelievo oggetto di ripetizione, poi ritenuto incompatibile con il diritto comunitario e, per quanto rileva nel testo, richiamato come base del credito contestato.
art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.
consente il richiamo integrale della motivazione di precedenti conformi per giustificare la decisione.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
norma procedurale richiamata per la redazione/deposito della motivazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
prevede l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando su una controversia identica o sovrapponibile sono già intervenuti arresti recenti e conformi della Corte, il giudice di legittimità può rigettare il ricorso richiamando integralmente la motivazione del precedente senza riesaminare analiticamente i motivi dedotti.
- In presenza di un orientamento consolidato determinato anche da una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regolatrice, la decisione di cassazione può limitarsi a conformarsi ai precedenti sulla medesima fattispecie.
- Il rigetto del ricorso principale comporta, in linea di principio, la soccombenza del ricorrente principale e può giustificare la condanna all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
- La compensazione delle spese è possibile quando la decisione di legittimità si innesta su un quadro giurisprudenziale consolidato e la Corte ritenga opportuno correggere la motivazione della sentenza impugnata senza mutarne l’esito finale.
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