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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08665/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un incarico professionale di supporto prestato da un avvocato nei confronti di un consigliere regionale, conferito per sei mesi e poi prorogato per un ulteriore anno. Il professionista otteneva decreto ingiuntivo per il residuo compenso; l'ente proponeva opposizione, respinta in primo grado. In appello, però, la sentenza veniva riformata con revoca del decreto, perché la documentazione prodotta non era ritenuta sufficiente a provare l'effettivo svolgimento dell'attività, la firma del consigliere sulla relazione finale era letta come mera ricezione e l'incarico, qualificato come fiduciario, era considerato cessato per scioglimento del Consiglio regionale in forza della clausola contrattuale. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) nullità/illegittimità della decisione di appello per violazione delle norme sulla sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la corte territoriale si era pronunciata su profili non contestati dalla controparte; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, che prevedeva la conferma/revoca/modifica/rinnovo degli incarichi entro 90 giorni dalla nuova insediamento e che, secondo la ricorrente, escludeva la cessazione automatica dell'incarico in mancanza di revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto contro un provvedimento processuale privo di contenuto decisorio e comunque privo di interesse, essendo l'efficacia della statuizione ormai esaurita con la sentenza di appello. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che il giudice di merito può e deve qualificare giuridicamente i fatti dedotti senza violare l'art. 112 c.p.c., purché non mutino petitum e causa petendi; nel caso concreto la corte territoriale si era limitata a scrutinare il contenuto del contratto e la prova dell'esecuzione della prestazione, senza pronunciare ultra petita. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando la novità della questione relativa al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, non trattata nei gradi di merito, e comunque la sua non decisività rispetto allo scioglimento anticipato del Consiglio e alla clausola contrattuale di cessazione dell'incarico. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 5

    Il vizio denunciabile in cassazione deve riguardare un errore processuale o un omesso esame di un fatto decisivo; non è ammissibile una censura che richieda soltanto il riesame del merito o che investa un provvedimento privo di decisorietà.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è rispettato quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti e gli atti dedotti senza alterare petitum e causa petendi o attribuire un bene della vita diverso da quello domandato.

  • artt. 283 e 351 c.p.c.

    La doglianza relativa alla sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado è inammissibile se rivolta a un provvedimento processuale senza contenuto decisorio e non più attuale dopo la pronuncia di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il richiamo al comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che investono provvedimenti privi di decisorietà o che non abbiano più efficacia autonoma dopo la sentenza conclusiva del grado successivo.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello domandato, alterando petitum e causa petendi; non sussiste se il giudice si limita a inquadrare giuridicamente i fatti dedotti e contestati.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per introdurre in cassazione questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio.
  • Quando un incarico professionale è qualificato come fiduciario e il contratto prevede la cessazione al venir meno del presupposto soggettivo dell'affidamento, lo scioglimento dell'organo o della carica può determinare la risoluzione dell'incarico secondo la pattuizione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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