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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46822/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di annullamento della decisione di consegna all'autorità slovena; il ricorrente era richiesto per il reato di falsificazione di passaporto (art. 251 c.p. sloveno, corrispondente all'art. 497-bis c.p. italiano). I motivi addotti: (i) violazione del diritto di difesa perché nel procedimento cautelare sloveno non sarebbe stato assistito dal difensore di fiducia italiano ma da un difensore d'ufficio sloveno; (ii) decisione basata solo sull'ordinanza di custodia cautelare trasmessa, senza gli atti integrativi richiesti; (iii) illegittimità della custodia cautelare per mancanza di pericolo di fuga e adozione della misura per fatti sopravvenuti; (iv) il ricorrente è stabilmente residente in Italia da oltre sette anni e il processo può svolgersi in absentia in Slovenia, con la possibilità di scontare eventuale pena in Italia.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: il mandato di arresto era fondato su un provvedimento giudiziario sloveno motivato e assistito da difensore d'ufficio; l'autorità italiana non può sindacare le scelte cautelari del giudice straniero se non in presenza di evidenti violazioni di diritti fondamentali, non riscontrate; l'obbligo di allegazione di specifici atti previsto da commi abrogati della legge n. 69/2005 non può essere invocato come motivo di rifiuto; la valutazione sul radicamento stabile in Italia (art. 18-bis L. 69/2005 introdotto e modificato) richiede deduzioni specifiche e non è stata adeguatamente svolta dal ricorrente in sede di udienza. Conseguenza: mantenimento della consegna all'autorità slovena e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 251 codice penale sloveno

    Falso del documento (passaporto) contestato come base del mandato di arresto; identificato come reato corrispondente a quello previsto dall'ordinamento italiano per la verifica della doppia incriminabilità.

  • art. 497-bis cod. pen. italiano

    Qualifica di riferimento nell'ordinamento italiano per valutare la corrispondenza del reato estero (doppia incriminabilità).

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la regolarità delle garanzie processuali fornite nello Stato richiedente; la Corte ha ritenuto che non siano utili a sindacare nel merito le scelte cautelari della autorità straniera se non sussistono evidenti violazioni dei diritti fondamentali.

  • art. 6 CEDU

    Tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha considerato soddisfacente la presenza di un difensore d'ufficio nel procedimento cautelare sloveno e ha ritenuto assente una violazione manifesta.

  • art. 2 L. n. 69 del 2005

    Richiamato nei motivi di ricorso relativi alla cooperazione giudiziaria europea; la Corte ha valutato che, dopo modifiche legislative e abrogazioni, non opera più l'obbligo che il ricorrente invocava quale motivo di rifiuto.

  • art. 18-bis e art. 19, comma 2, L. n. 69/2005

    art. 18-bis; art. 19, c.2 L. 69/2005

    Regolano il caso di consegna per processo nei confronti di persone stabilmente residenti in Italia; la Corte ha richiamato l'esigenza di deduzioni specifiche e indici di radicamento per valutare la possibilità di rifiuto o delle condizioni di esecuzione della consegna.

  • art. 274, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente sul punto delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto inammissibile il sindacato italiano sull'ordinanza cautelare straniera.

  • art. 8 CEDU

    Invocato in relazione alla vita familiare e al radicamento in Italia; la Corte ha ritenuto che la valutazione richieda elementi specifici non genericamente prospettati.

  • Costituzione italiana, artt. 24 e 111

    Richiamati in relazione al diritto di difesa e alla garanzia del giusto processo; la Corte non ha rilevato violazioni tali da impedire la consegna.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (abrogazione di commi della L. 69/2005)

    La Corte ha rilevato che l'abrogazione dei commi dell'art. 6 L. 69/2005 esclude la possibilità di rifiutare la consegna per la sola mancata allegazione di documentazione che quei commi richiedevano.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 43252 del 19/10/2023

    Sez. 6, n. 43252/19.10.2023

    Principio che la consegna per processo di una persona stabilmente residente da almeno cinque anni in Italia è subordinata alla condizione che, dopo il processo, la persona sia rinviata a scontare la pena in Italia; richiamato per delimitare l'ambito di valutazione del radicamento.

Massime di principio

  • La Corte italiana non può sindacare nel merito le scelte cautelari adottate da un giudice straniero a fondamento di un mandato di arresto europeo se non emergono evidenti violazioni dei diritti fondamentali della persona.
  • La presenza di un difensore d'ufficio nello Stato richiedente può soddisfare le garanzie del diritto di difesa in una procedura cautelare incidentale, e la mancata presenza del difensore di fiducia nominato in altro momento non costituisce, di per sé, motivo automatico di rifiuto della consegna.
  • Per invocare il rifiuto della consegna sulla base del radicamento stabile in Italia (art. 18-bis L. 69/2005) è necessario fornire deduzioni e prove specifiche e circostanziate degli indici previsti dalla norma; affermazioni generiche in udienza non sono sufficienti.
  • La verifica della doppia incriminabilità resta un requisito essenziale; se il fatto estero è riconducibile a una fattispecie corrispondente nell'ordinamento italiano, ciò favorisce l'esecuzione del mandato.
  • Le modifiche legislative intervenute (abrogazioni e novellature) possono incidere sui motivi formali di rifiuto della consegna: va verificato il testo vigente e le formalità oggi richieste per la documentazione trasmessa con il mandato.
  • Se l'interessato contesta la sussistenza del fatto o la buona fede, la sede appropriata per tale discussione è il procedimento penale nello Stato richiedente; la valutazione italiana si limita, salvo profili di illegittimità dei diritti fondamentali, alla regolarità della procedura di consegna.

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