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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05835/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA relativa a un immobile, aveva attribuito al bene una nuova rendita catastale. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo l'atto carente e contraddittorio nella motivazione, perché non esplicitava adeguatamente i criteri di stima, il richiamo alla categoria D/5 appariva incoerente rispetto alla categoria dell'immobile, e mancavano indicazioni sulle caratteristiche dell'ubicazione, costruttive e funzionali del bene. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 10, del D.M. n. 701/1994 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso su un preteso difetto di contraddittorio endoprocedimentale mai dedotto dalla contribuente; 2) violazione dell'art. 1 del D.M. n. 701/1994, censurando la conferma della carenza di motivazione dell'avviso, ma senza trascrivere integralmente l'atto impugnato e senza localizzarlo nel fascicolo, né riportarne i passaggi rilevanti.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, esclude il vizio di ultrapetizione, osservando che la CTR aveva richiamato il contraddittorio DOCFA solo incidentalmente, come precisazione sulla natura partecipata della procedura, senza fondare la decisione su una domanda non proposta. Quanto al secondo motivo, dichiara l'inammissibilità per difetto di autosufficienza: il ricorso non riportava il contenuto dell'avviso di accertamento e dei relativi allegati né ne indicava la precisa collocazione nei fascicoli, impedendo alla Corte il controllo diretto sulla censura relativa alla motivazione dell'atto amministrativo. La ricorrente è inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come norma processuale per veicolare le doglianze di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il riferimento al contraddittorio endoprocedimentale era solo incidentale e non integrava ultrapetizione.

  • art. 1, comma 10, D.M. 701/1994

    La disposizione è richiamata con riguardo alla procedura DOCFA e alla sua natura partecipata; il ricorso è ritenuto infondato sul punto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura è dichiarata inammissibile per mancata trascrizione/localizzazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, in applicazione del principio di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su atti o documenti del giudizio di merito, è necessario trascrivere o comunque riprodurre i passaggi rilevanti dell'atto impugnato e indicarne puntualmente la collocazione processuale; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso per cassazione deve consentire il controllo diretto della Corte riportando i passaggi testuali dell'atto amministrativo ritenuti erroneamente interpretati o omessi dal giudice di merito.
  • Non sussiste ultrapetizione se il giudice di merito richiama un istituto o una fase procedimentale solo in via descrittiva o incidentale, senza trarne la decisione su una questione non devoluta.
  • Nel procedimento DOCFA, il richiamo alla natura partecipata della procedura può essere utilizzato dal giudice solo come ricostruzione del contesto, senza che ciò implichi di per sé un accoglimento di eccezioni sul contraddittorio non proposte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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