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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02983/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un atto costitutivo di una servitù di metanodotto su terreno agricolo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; l’Agenzia aveva proposto appello, ma nelle more era sopravvenuta una risoluzione dell’Amministrazione finanziaria che recepiva l’orientamento di legittimità favorevole al contribuente sulla non applicabilità, agli atti costitutivi di diritti reali di godimento come la servitù, della diversa tassazione prevista per il "trasferimento" di terreni agricoli. La CTR aveva quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese. Il ricorrente ha censurato la decisione sostenendo, da un lato, che la rinuncia dell’Agenzia al gravame andava qualificata come rinuncia al ricorso con applicazione della disciplina sulle spese a carico del rinunciante salvo diverso accordo, e non come mera cessazione della materia del contendere; dall’altro, che la CTR aveva illegittimamente compensato le spese senza verificare la manifesta illegittimità originaria dell’atto e senza considerare la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. dedotta in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda come cessazione della materia del contendere nel processo tributario, poiché l’abbandono della pretesa impositiva era conseguenza dell’autotutela dell’Amministrazione e non della sola rinuncia all’atto di appello. Tuttavia, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese senza compiere la necessaria verifica della soccombenza virtuale. Ha inoltre osservato che la domanda di risarcimento per lite temeraria non poteva essere esaminata dopo l’estinzione del giudizio e, comunque, risultava riferita solo al grado di appello. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la distinzione tra rinuncia al ricorso e rinuncia alla pretesa sostanziale mantiene rilievo generale: quando l’Amministrazione abbandona la pretesa impositiva per effetto dell’autotutela, la cessazione della materia del contendere può essere correttamente dichiarata anche se la vicenda sia stata formalmente innescata dalla rinuncia all’impugnazione.
  • La cessazione della materia del contendere nel processo tributario comporta estinzione del giudizio; per effetto dell’estinzione dell’appello la sentenza di primo grado passa in giudicato.
  • Le spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, non possono essere compensate automaticamente: il giudice deve verificare la soccombenza virtuale e motivare la regolazione delle spese alla luce dell’andamento complessivo della controversia.
  • L’autotutela dell’Amministrazione non impone sempre la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale, potendo la compensazione essere giustificata quando l’annullamento dell’atto derivi da obiettiva complessità della questione o da un comportamento processuale conforme a lealtà.
  • La domanda di risarcimento per lite temeraria ha natura accessoria e deve essere ancorata alla condotta processuale del grado in cui è formulata; non può sopravvivere alla declaratoria di estinzione che preclude l’esame del merito.
  • In materia di imposta di registro, il termine "trasferimento" riferito ai terreni e ai diritti reali immobiliari non comprende gli atti costitutivi di servitù, poiché questi non trasferiscono diritti ma comprimono il diritto del proprietario del fondo servente a favore del fondo dominante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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