Cassazione Civile, Ordinanza n. 02983/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un atto costitutivo di una servitù di metanodotto su terreno agricolo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; l’Agenzia aveva proposto appello, ma nelle more era sopravvenuta una risoluzione dell’Amministrazione finanziaria che recepiva l’orientamento di legittimità favorevole al contribuente sulla non applicabilità, agli atti costitutivi di diritti reali di godimento come la servitù, della diversa tassazione prevista per il "trasferimento" di terreni agricoli. La CTR aveva quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese. Il ricorrente ha censurato la decisione sostenendo, da un lato, che la rinuncia dell’Agenzia al gravame andava qualificata come rinuncia al ricorso con applicazione della disciplina sulle spese a carico del rinunciante salvo diverso accordo, e non come mera cessazione della materia del contendere; dall’altro, che la CTR aveva illegittimamente compensato le spese senza verificare la manifesta illegittimità originaria dell’atto e senza considerare la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. dedotta in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda come cessazione della materia del contendere nel processo tributario, poiché l’abbandono della pretesa impositiva era conseguenza dell’autotutela dell’Amministrazione e non della sola rinuncia all’atto di appello. Tuttavia, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese senza compiere la necessaria verifica della soccombenza virtuale. Ha inoltre osservato che la domanda di risarcimento per lite temeraria non poteva essere esaminata dopo l’estinzione del giudizio e, comunque, risultava riferita solo al grado di appello. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
costituisce il parametro dedotto per censurare l’erronea qualificazione processuale e il regime delle spese
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo per il giudizio
invocato per denunciare il mancato esame dell’atto con cui il ricorrente aveva accettato la rinuncia avversaria e chiesto spese e danni
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1
nel processo tributario la compensazione delle spese può essere disposta solo all’esito di una valutazione complessiva della lite, non automaticamente per effetto dell’estinzione
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 3
richiamato come ipotesi di compensazione ope legis collegata all’estinzione, ma non applicabile automaticamente secondo la giurisprudenza richiamata
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 44
regola la rinuncia al ricorso; la Corte distingue tale figura dalla rinuncia alla pretesa sostanziale
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 45
richiamato nel sistema della disciplina dell’estinzione processuale tributaria
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
nel processo tributario la cessazione della materia del contendere è codificata come causa di estinzione del giudizio
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49
rende applicabile al processo tributario l’art. 338 c.p.c. sul passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di estinzione dell’appello
l’estinzione del procedimento d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
la domanda di risarcimento da lite temeraria è accessoria e può essere scrutinata solo se residua un giudizio sul merito; inoltre i suoi fatti costitutivi si correlano al comportamento processuale del grado in cui è proposta
richiamato per affermare che l’autotutela dell’Amministrazione può costituire comportamento conforme a lealtà processuale, rilevante ai fini delle spese
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 1
il termine "trasferimento" riguarda il passaggio della proprietà o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento, non gli atti costitutivi di servitù
contesto normativo dell’imposta di registro applicata all’atto costitutivo della servitù
Massime di principio
- Nel processo tributario la distinzione tra rinuncia al ricorso e rinuncia alla pretesa sostanziale mantiene rilievo generale: quando l’Amministrazione abbandona la pretesa impositiva per effetto dell’autotutela, la cessazione della materia del contendere può essere correttamente dichiarata anche se la vicenda sia stata formalmente innescata dalla rinuncia all’impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere nel processo tributario comporta estinzione del giudizio; per effetto dell’estinzione dell’appello la sentenza di primo grado passa in giudicato.
- Le spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, non possono essere compensate automaticamente: il giudice deve verificare la soccombenza virtuale e motivare la regolazione delle spese alla luce dell’andamento complessivo della controversia.
- L’autotutela dell’Amministrazione non impone sempre la condanna alle spese secondo soccombenza virtuale, potendo la compensazione essere giustificata quando l’annullamento dell’atto derivi da obiettiva complessità della questione o da un comportamento processuale conforme a lealtà.
- La domanda di risarcimento per lite temeraria ha natura accessoria e deve essere ancorata alla condotta processuale del grado in cui è formulata; non può sopravvivere alla declaratoria di estinzione che preclude l’esame del merito.
- In materia di imposta di registro, il termine "trasferimento" riferito ai terreni e ai diritti reali immobiliari non comprende gli atti costitutivi di servitù, poiché questi non trasferiscono diritti ma comprimono il diritto del proprietario del fondo servente a favore del fondo dominante.
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