Cassazione Penale, Sentenza n. 45501/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso finalizzato a introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risulta estinto per remissione di querela. Ha altresì disposto che le spese processuali restino a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Battaglia impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato sub b) (artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 c.p.). Successivamente alla sentenza impugnata e prima della scadenza del termine di impugnazione, risulta documentata la remissione della querela da parte della persona offesa, regolarmente accettata dall'imputato. Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 il delitto è procedibile a querela di parte; pertanto la remissione della querela estingue il reato.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di furto; identificata la fattispecie di reato per la quale l'imputato era stato condannato in sede di merito.
Codice penale, art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7
Aggravanti del reato di furto indicate nell'imputazione (n.2 e n.7), rilevanti ai fini della qualificazione della condotta penalmente sanzionata.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato la procedibilità di talune fattispecie rendendole procedibili a querela di parte; la decisione applica questa novità per affermare che il reato è estinguibile mediante remissione della querela.
Codice di procedura penale, art. 340, comma 4
Norma richiamata per stabilire che le spese del procedimento rimangono a carico del querelato, nonostante l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il reato è divenuto procedibile a querela di parte per modifiche normative, la remissione della querela regolarmente accettata estingue il reato anche se intervenuta dopo la pronuncia impugnata ma prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
- La Corte di cassazione ammette il ricorso volto a introdurre nel processo fatti successivi alla sentenza (come la remissione della querela) quando tali fatti incidono sull'esistenza del reato o sulla sua procedibilità.
- Quando il reato è estinto per remissione della querela la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio (non c'è bisogno di tornare al giudice di merito).
- L'estinzione del reato non esclude automaticamente l'obbligo di sopportare le spese processuali; il giudice può disporre, secondo le norme procedurali (art. 340 c.p.p.), che le spese restino a carico del querelato.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare tempestivamente la remissione della querela e la sua accettazione, nonché verificare i termini processuali per l'impugnazione, perché la tempestiva produzione di tale elemento può determinare l'estinzione del reato.
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