Cassazione Penale, Sentenza n. 16660/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro contestava la condanna a 6 mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 per omesso versamento della cauzione. Il difensore impugnante denunciava: (1) violazione di legge in relazione alla mancata obbligatorietà del versamento della cauzione nel momento della violazione contestata; (2) vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta (certificazione ISEE e documentazione fiscale della moglie) che dimostrava lo stato di incapienza dell'imputato; (3) carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e in particolare ha ritenuto fondata la censura sul secondo motivo relativamente alla carenza di esplicitazione della Corte territoriale circa le ragioni per cui riteneva insufficiente la documentazione prodotta sulla stato di incapienza. Tuttavia, la Corte ha accertato che il reato è stato commesso il 25/01/2017 e che, nonostante una sospensione del termine, il relativo termine di prescrizione è ormai decorso. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 4
La norma è stata indicata quale disposizione dalla quale deriva la sanzione contestata (omesso versamento della cauzione). La Corte non si è pronunciata nel merito sull'interpretazione della norma, avendo deciso per prescrizione.
cod. proc. pen., art. 620, comma 1, lett. a)
Applicata dalla Corte di Cassazione per annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione.
Sez. U, n. 32 del 22/01/2000 (De Luca) e Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)
Riferimenti giurisprudenziali utilizzati per affermare che il ricorso non manifestamente infondato può instaurare il rapporto di impugnazione anche con riguardo a questioni di non punibilità, e che tali questioni possono essere rilevate in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se la Corte territoriale non spiega puntualmente perché ritiene insufficiente la documentazione prodotta per dimostrare lo stato di incapienza (es. ISEE, documenti fiscali del coniuge), la Cassazione può censurare la motivazione e riesaminare la questione.
- La prescrizione del reato è valutata d'ufficio in Cassazione: se dai calcoli risulta che il reato è estinto per prescrizione, la Corte annulla senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Un ricorso in Cassazione non deve essere manifestamente infondato per consentire alla Corte di esaminare profili di non punibilità o vizi di motivazione; censure articolate e non palesemente inconsistenti possono valere ad instaurare il rapporto di impugnazione.
- Quando si impugna una condanna per omesso versamento di cauzione, è importante documentare con precisione lo stato di incapacità economica (ISEE aggiornato, documentazione reddituale propria e familiare) e contestare chiaramente l'eventuale obbligo temporale del versamento alla data della violazione.
- Nella difesa è fondamentale calcolare e verificare i termini di prescrizione tenendo conto di eventuali sospensioni: una sospensione può non essere sufficiente a evitare l'estinzione del reato se il termine complessivo è ormai decorso.
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