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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01580/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una provincia aveva approvato nel 2007 operazioni di ristrutturazione dell'indebitamento mediante contratti di finanza derivata, sottoscritti con più intermediari e disciplinati da ISDA Master Agreement con legge e giurisdizione inglesi. Nel 2022 l'ente ha poi annullato in autotutela la precedente determinazione di approvazione, ritenendo i contratti inefficaci per caducazione automatica e cessando i pagamenti dei netting. La banca ha impugnato l'atto davanti al TAR e ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo, in via principale, che la controversia appartiene al giudice ordinario perché l'annullamento in autotutela incide in realtà sulla validità del contratto e mira a sottrarsi a un vincolo privatistico; in via subordinata, ha dedotto che la giurisdizione spetterebbe comunque al giudice inglese per la clausola di proroga contenuta nei contratti. La provincia ha eccepito varie inammissibilità del regolamento e ha sostenuto la giurisdizione amministrativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto in primo luogo che il giudice amministrativo difettasse di giurisdizione, poiché il petitum sostanziale non riguardava il sindacato sulla legittimità di atti pubblicistici della sequenza procedimentale, ma l'accertamento della perdurante validità ed efficacia del contratto di swap e quindi una situazione paritetica di diritto comune, quando l'amministrazione abbia usato l'autotutela per incidere ex post sul rapporto contrattuale. Ha però poi affermato che difettava anche la giurisdizione del giudice ordinario italiano, perché i contratti contenevano una clausola di giurisdizione esclusiva a favore dei tribunali inglesi, applicabile ratione temporis la Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro; inoltre la giurisdizione inglese era già stata affermata dal giudice del Regno Unito. Ne è seguita la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e la compensazione integrale delle spese per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies L. 241/1990

    richiamato come base formale dell'annullamento in autotutela disposto dalla provincia, ma la Corte ne evidenzia l'uso come strumento per incidere su un rapporto privatistico

  • art. 41 c.p.c.

    la preclusione al regolamento preventivo opera solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano

  • art. 5 Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro

    nei casi di accordo di scelta del foro esclusivo, il giudice designato è competente e non può declinare la competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un giudice di altro Stato

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    le spese sono compensate per gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella complessità delle questioni

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012

    ritenuto non applicabile ratione temporis perché l'azione era stata proposta prima del 21 dicembre 2020

Massime di principio

  • In tema di contratti della pubblica amministrazione, il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale: se la controversia mira a sindacare la legittimità di atti autoritativi della sequenza procedimentale, può radicarsi la giurisdizione amministrativa; se invece l'amministrazione, mediante autotutela, tenta di sottrarsi ex post a un vincolo già sorto, la lite attiene a diritti soggettivi e appartiene al giudice ordinario.
  • Una volta concluso il contratto e sorti i reciproci diritti e obblighi, la controversia sull'accertamento del significato e degli effetti del contratto ricade nell'ambito della posizione paritetica delle parti e, come tale, nella cognizione del giudice ordinario, salvo che operino validi criteri di deroga della giurisdizione.
  • La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione prevista dall'art. 41 c.p.c. presuppone una decisione del giudice italiano nel giudizio di merito pendente; un provvedimento di un giudice straniero non impedisce di per sé il ricorso al regolamento.
  • In presenza di una clausola di giurisdizione esclusiva in favore di un giudice straniero, e quando risulti applicabile la disciplina internazionale pertinente, il giudice italiano deve prendere atto della deroga convenzionale e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
  • Se la giurisdizione del giudice straniero è già stata affermata con decisione definitiva del medesimo giudice, tale circostanza rafforza la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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