Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13215/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un assegno bancario privo di data, dell'importo di euro 355.951,00, consegnato da una cooperativa edilizia a un imprenditore appaltatore nell'ambito di rapporti intercorsi tra le parti. La cooperativa, in primo grado, agì per far accertare di non dovere nulla all'appaltatore, chiedendo anche la restituzione dell'assegno e il risarcimento del danno, sostenendo che il titolo fosse stato rilasciato a garanzia di crediti derivanti da un appalto del 28 febbraio 2008 poi integralmente estinto. L'appaltatore resistette, disconobbe una quietanza liberatoria a lui attribuita e propose riconvenzionale, chiedendo la condanna della cooperativa al pagamento della somma portata dall'assegno, sia a titolo cartolare sia causale, assumendo che il titolo fosse invece riferito ad anticipazioni da lui effettuate, quale socio della cooperativa, per l'acquisto di aree edificabili. Il Tribunale rigettò le domande della cooperativa e accolse la riconvenzionale, valorizzando l'assegno come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e ritenendo provato il rapporto causale allegato dall'appaltatore. La Corte d'appello riformò parzialmente, ordinando la restituzione dell'assegno e rigettando la domanda riconvenzionale, ritenendo che la cooperativa avesse dimostrato l'integrale esecuzione dell'appalto e che l'appaltatore non avesse provato l'altro rapporto causale da lui dedotto. Nel ricorso per cassazione l'erede dell'appaltatore deduceva: 1) violazione dell'art. 1988 c.c., sostenendo che non bastasse dimostrare l'estinzione del rapporto di appalto, ma occorresse provare la concreta coincidenza tra tale rapporto e quello effettivamente sottostante alla promessa; 2) violazione dell'art. 1988 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto che l'appaltatore avesse rinunciato al vantaggio probatorio derivante dalla promessa di pagamento solo perché aveva indicato e tentato di provare un diverso rapporto causale, quando tale iniziativa era stata presa solo per reagire alle difese avversarie; 3) omesso esame di un fatto decisivo, e cioè il confronto tra importo del contratto di appalto, pagamenti effettuati e somma portata dall'assegno, da cui sarebbe emerso che l'assegno non poteva riferirsi all'appalto già integralmente saldato ma alle anticipazioni di cui si discuteva. La Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ha accolto i primi due motivi, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei primi due motivi, assorbendo il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa sezione e composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui, quando venga dedotta una promessa di pagamento non titolata e il promissario indichi un diverso rapporto causale, il promittente che intenda liberarsi deve provare non solo l'estinzione del rapporto da lui allegato, ma anche la concreta riferibilità della promessa a quel rapporto; inoltre, la mera indicazione da parte del promissario di un diverso rapporto e la richiesta di prova non equivalgono automaticamente a rinuncia al vantaggio probatorio dell'art. 1988 c.c., dovendosi verificare in concreto se l'iniziativa istruttoria sia stata autonoma o meramente reattiva.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito e la promessa di pagamento non costituiscono fonte autonoma di obbligazione, ma determinano un'astrazione processuale della causa: il promissario è esonerato dal provare il rapporto fondamentale, mentre grava sul promittente l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto dedotto, non essendo sufficiente dimostrare l'estinzione di un diverso rapporto, se non provando la concreta coincidenza tra questo e quello presupposto dal titolo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere probatorio resta a carico del soggetto che intende contestare la pretesa fondata sulla promessa di pagamento, e l'assolvimento di tale onere richiede la prova della riferibilità del titolo al rapporto causale allegato.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è ammissibile se contiene un'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa idonea a far comprendere immediatamente il fatto sostanziale e lo svolgimento del processo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel caso esaminato non è stata ravvisata la violazione del requisito di specifica indicazione dei documenti, poiché i motivi non erano fondati sul contenuto dei documenti stessi ma sull'errore di diritto nella loro valutazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta con riguardo all'erronea applicazione dell'art. 1988 c.c. e al correlato riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il terzo motivo era diretto a censurare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    La richiesta di prova formulata nella memoria istruttoria è stata considerata dalla Corte nel valutare se l'iniziativa del promissario fosse autonoma oppure una mera reazione alle difese avversarie.

Massime di principio

  • La promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. produce un'astrazione solo processuale della causa: il destinatario del titolo non deve provare il rapporto fondamentale, ma il promittente, per vincere la pretesa, deve dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto dedotto e, quando siano prospettati più rapporti tra le parti, deve provare la concreta riferibilità del titolo al rapporto che egli indica come causale.
  • Se il debitore promittente allega l'estinzione di un rapporto diverso da quello effettivamente sottostante al titolo, non basta una mera compatibilità astratta tra i due rapporti: occorre la prova della loro coincidenza concreta, cioè che il titolo sia stato emesso proprio in relazione a quel rapporto.
  • La mera indicazione, da parte del promissario, di un rapporto causale diverso da quello allegato dal promittente non equivale di per sé a rinuncia al vantaggio probatorio derivante dall'art. 1988 c.c.; per ravvisare la rinuncia occorre una valutazione in concreto dell'iniziativa istruttoria, distinguendo tra prova offerta spontaneamente e prova dedotta come mera reazione alle difese avversarie.
  • Nel giudizio di cassazione, l'ammissibilità del ricorso non viene meno quando l'esposizione dei fatti consenta comunque di comprendere le censure e di verificare la rilevanza delle questioni dedotte.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su un percorso logico unitario in tema di riparto dell'onere della prova, la critica che investe il nodo centrale della riferibilità del titolo al rapporto causale non può essere neutralizzata richiamando solo l'esistenza di una pluralità apparente di argomenti motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.