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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13151/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza che l'ha condannata per aver percepito indebitamente indennità di disoccupazione per complessivi euro 20.096,96 presentando all'INPS attestazioni di un rapporto di lavoro subordinato con la società Alivuca S.r.l. per vari periodi (2010-2014). Oscuro sostiene che, pur essendo stata formalmente assunta e con contributi versati, in realtà il rapporto era effettivo come lavoro subordinato e non come collaborazione familiare; contesta inoltre la ravvisata consapevolezza del carattere indebito delle erogazioni e invoca, alternativamente, un errore sul fatto scusabile ai sensi dell'art. 47 c.p. Chiede altresì verifica sul superamento della soglia di punibilità prevista dal secondo comma dell'art. 613-ter c.p. e lamenta travisamento della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi, secondo e quarto motivi attengono alla valutazione del merito e del compendio probatorio (natura del rapporto di lavoro, travisamento della prova, consapevolezza) e pertanto non siano sindacabili in sede di legittimità, attesa la congrua motivazione della Corte d'appello fondata su testimonianze e sull'assenza degli indici di subordinazione. Quanto alla questione della soglia di punibilità dell'art. 613-ter c.p., la Corte ha rilevato che tale censura non era stata proposta in appello e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; inoltre l'importo complessivo supera la soglia richiamata e la questione richiede accertamenti di fatto. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di contribuzione alle spese pari a euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n.137

    citata in relazione al deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero

    regola il deposito della requisitoria scritta del P.M.; richiamata per motivare la produzione delle conclusioni del Pubblico Ministero

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per inquadrare i motivi di cassazione e la loro esposizione formale nel ricorso

  • art. 47 cod. pen.

    norma sull'errore sul fatto (scusabilità dell'errore) invocata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistano prove a fondamento di un errore scusabile della ricorrente

  • art. 613-ter cod. pen.

    norma che prevede la soglia di punibilità per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; la Corte ha osservato che l'eventuale questionamento sulla soglia doveva essere dedotto in appello e richiede accertamenti di fatto

  • art. 361-ter, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamata nella disamina della soglia economica sotto la quale si applicano solo sanzioni amministrative; la Corte utilizza il riferimento per argomentare la necessità di valutare la somma complessiva percepita e la sua ripartizione nel tempo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    norma sulle cause di non punibilità che il giudice può rilevare d'ufficio; la Corte precisa che, tuttavia, l'inammissibilità del ricorso impedisce al giudice di legittimità di esercitare poteri officiosi per introdurre questioni non dedotte tempestivamente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per il riesame del merito o delle valutazioni probatorie: censure generiche di illogicità o travisamento che non indicano specifiche regole inferenziali sono inammissibili.
  • Questioni di fatto o accertamenti pratici (p. es. qualificazione del rapporto di lavoro sulla base delle prove testimoniali) devono essere dedotte e valorizzate nei gradi di merito; introdurle per la prima volta in cassazione è inammissibile.
  • Le deduzioni non formulate in appello (ad es. sul superamento della soglia di punibilità) non possono essere sollevate in cassazione se richiedono accertamenti di fatto: vanno tempestivamente proposte nel corso di appello.
  • La presenza di una formale assunzione e di versamenti contributivi non esclude che il giudice accerti, sulla base delle risultanze probatorie, l'assenza di subordinazione effettiva, con conseguente configurabilità del reato di indebita percezione.
  • L'eccezione di errore sul fatto (art. 47 c.p.) richiede elementi probatori idonei a dimostrare l'errore scusabile; l'invocazione astratta non è sufficiente se il quadro probatorio consente diversamente di ricostruire la consapevolezza dell'agente.
  • Se il ricorso per cassazione è inammissibile non si instaura un valido rapporto di impugnazione e il giudice di legittimità è limitato nell'esercizio di poteri officiosi, salvo ipotesi eccezionali espressamente previste (p. es. pena illegale, abolitio criminis, declaratoria di incostituzionalità).

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