Cassazione Penale, Sentenza n. 37671/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. di rigetto della richiesta di misure cautelari. I motivi dedotti comprendevano: violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen.; errata qualificazione del reato (il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile solo l'art. 512-bis anziché la più grave fattispecie di riciclaggio di cui agli artt. 648-bis e segg. cod.pen.); violazione di norme processuali e nullità per aver ritenuto insussistente il pericolo di reiterazione dei reati senza valutare correttamente il tempo trascorso e le esigenze cautelari. Inoltre il P.M. lamentava che il Tribunale avrebbe applicato il principio della "ragione più liquida" omettendo un corretto esame della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) il tribunale della libertà avrebbe dovuto riesaminare anche la gravità indiziaria prima di trattare le esigenze cautelari, e che l'adozione del principio della "ragione più liquida" nel processo penale è inidonea; (ii) tuttavia il ricorso per cassazione del P.M. è inficiato da vizi di ammissibilità: proponeva questioni non consentite perché introduceva profili (pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) ) non già dedotti in sede di appello (dove si era invocata la lett. a) dell'art. 274) e, pertanto, violava la catena devolutiva; (iii) il ricorso risultava altresì generico e privo di specificità in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione (mancanza di indicazione delle date e della tipologia concreta dei fatti di riciclaggio e di elementi che dimostrassero il pericolo attuale di recidiva); (iv) infine la Corte ha ricordato che, quando il P.M. impugna solo la gravità indiziaria senza prospettare esigenze cautelari concrete, il ricorso può essere privo di interesse perché anche un suo accoglimento non condurrebbe all'applicazione della misura. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il provvedimento impugnato è confermato implicitamente.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))
Richiamato come norma relativa ai motivi di cassazione; la Corte osserva che non è consentito dedurre in Cassazione questioni non previamente sottoposte al giudice dell'appello
La sentenza rileva che il Tribunale aveva ritenuto Colucci responsabile del solo delitto di cui a questo articolo (intestazione fittizia), diversamente dalla qualificazione di riciclaggio contestata dal P.M.; tuttavia tale erronea qualificazione non ha reso ammissibile il ricorso per cassazione
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Citato come la fattispecie più grave che il P.M. riteneva dovesse essere contestata a Colucci; la Corte non entra nel merito della qualificazione ma rileva l'approssimazione del ricorso nel non fornire elementi concreti
artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
Indicati come i presupposti e criteri che il Tribunale della libertà deve valutare ex novo nella revisione di una richiesta cautelare (grave indizio, esigenze cautelari, concretezza e attualità degli indizi, adeguatezza e proporzionalità della misura)
Richiamato quale schema di motivazione cui deve attenersi il giudice che adotti la misura cautelare (con criterio di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari)
art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e c))
Articolato centrale nella decisione: la Corte sottolinea che il pericolo di reiterazione (lett. c) richiede la valutazione dell'attualità e non può essere desunto solo dalla gravità astratta del titolo di reato; inoltre il P.M. aveva dedotto in appello la lett. a) (pericolo di inquinamento) ma in cassazione cambiato prospettiva invocando la lett. c), il che ha reso il ricorso non consentito
legge n. 47 del 2015 (modifica art. 274)
Richiamata per sottolineare che la nozione di pericolo di reiterazione richiede il requisito dell'attualità al momento dell'adozione della misura e la valutazione del tempo trascorso dal fatto contestato
Menziionato in relazione alla formulazione di specifiche richieste nell'appello cumulativo presentato dal P.M.; la Corte usa la circostanza per evidenziare quali profili fossero stati effettivamente dedotti in appello
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel senso che non possono essere dedotte in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione
art. 618 comma 1-bis cod. proc. pen.
Citato a supporto delle pronunce di giurisprudenza richiamate sul rapporto tra questioni pregiudiziali e decisione in sede di impugnazione; utilizzato per distinguere i casi in cui una questione preliminare può assorbire il giudizio
Massime di principio
- Il tribunale della libertà, in caso di appello del pubblico ministero contro il rigetto da parte del G.I.P., deve riesaminare ex novo l'intera vicenda cautelare, compresa la gravità indiziaria, e non limitarsi a un unico profilo delle esigenze cautelari
- Il pubblico ministero non può introdurre in cassazione profili di esigenze cautelari diversi da quelli effettivamente dedotti in sede di appello: la catena devolutiva impedisce di cambiare oggetto del gravame in sede di ricorso per cassazione
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c)) va valutato con riferimento al tempo trascorso dai fatti e a elementi concreti e recenti che indichino un rischio effettivo di recidiva; la mera gravità astratta del titolo di reato non è sufficiente
- Un ricorso per cassazione del P.M. che lamenti soltanto la mancanza di gravità indiziaria, senza prospettare esigenze cautelari concrete, può essere privo di interesse e quindi inammissibile perché l'accoglimento non produrrebbe effetti pratici favorevoli
- Nelle impugnazioni cautelari è necessario fornire specificità fattuale (date, tipologia delle condotte, circostanze concrete) per dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; la genericità comporta l'inammissibilità
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