Cassazione Penale, Sentenza n. 35695/2026 del 09/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 28 aprile 2026, aveva ammesso un detenuto, in espiazione dell'ergastolo inflitto dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con sentenza del 25 maggio 2012 per quattro omicidi, uno aggravato dal metodo mafioso, alla semilibertà per svolgere volontariato presso un'associazione operante a Potenza. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione degli artt. 4-bis e 50 Ord. pen. e dell'art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022, convertito nella legge n. 199/2022, nonché motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica. Ha sostenuto che non vi fossero elementi sufficienti per escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di nuovi reati, contestando l'insufficiente revisione critica del detenuto e l'omessa ponderazione della gravità dei delitti, dei precedenti, della mancata collaborazione e della sua pregressa appartenenza a un clan di 'ndrangheta ritenuto ancora attivo. Ha inoltre censurato la valorizzazione dei soli risultati dell'osservazione intramuraria e ritenuto prematura la semilibertà. La difesa ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, e ha confermato l'ordinanza di semilibertà. Ha rilevato che la mancata collaborazione era stata dichiarata impossibile con provvedimento del 6 luglio 2023 e che, ai fini della semilibertà, non è necessaria una revisione critica totale, essendo rilevanti i progressi trattamentali e le condizioni per il graduale reinserimento sociale. Ha giudicato adeguata la valutazione del Tribunale circa l'assenza, nel parere della D.D.A. di Catanzaro, di elementi attestanti collegamenti attuali, precisando che la D.N.A.A. non aveva trasmesso il proprio parere. Sono stati considerati i permessi premio fruiti con esito positivo, l'assenza di corrispondenza con altri detenuti, la richiesta di partecipare alla giustizia riparativa, il percorso di risocializzazione e le indicazioni favorevoli del gruppo di osservazione. La gravità dei reati e la passata pericolosità non erano state ignorate, ma il ricorso si limitava a richiamarle senza indicare elementi concreti di rapporti attuali o di rischio di ripristino dei contatti. Le censure non disarticolavano la motivazione e, in parte, chiedevano una rivalutazione del merito. Nessuna condanna alle spese processuali è stata pronunciata a carico del ricorrente, trattandosi di parte pubblica.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.
La magistratura di sorveglianza, al fine di verificare la concedibilità di un beneficio penitenziario, è tenuta a compiere un esame in concreto degli elementi "individualizzanti" che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro.
Per i condannati per reati ostativi, la concessione dei benefici richiede una verifica individualizzata, non automatica, degli elementi capaci di dimostrare il venir meno dei collegamenti mafiosi e del rischio che siano ripristinati.
art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.
Il legislatore, infatti, ha stabilito che i benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. possono essere concessi ai condannati per i reati elencati in quest'ultima norma, non collaboranti, «purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili ... o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ... nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti».
Il condannato non collaborante può accedere ai benefici se soddisfa le condizioni riparatorie previste e allega elementi specifici e ulteriori rispetto alla buona condotta, alla partecipazione trattamentale e alla mera dissociazione, idonei a escludere collegamenti attuali e il pericolo di ripristinarli.
L'ammissione al regime di semilibertà avviene, come espressamente stabilito dal comma 4 dell'art. 50 Ord. pen., sulla base dei progressi trattamentali del detenuto e quando vi sono le condizioni per un suo graduale reinserimento nel tessuto sociale non essendo, invece, necessaria la dedotta totale revisione critica.
Per la semilibertà sono sufficienti progressi trattamentali e condizioni favorevoli al reinserimento graduale; non è richiesta una revisione critica totale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
In conclusione, le censure (peraltro, in parte rivalutative) articolate con il ricorso non disarticolano le logiche argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato a fondamento della concessione della misura alternativa in oggetto.
Le doglianze di legittimità non sono fondate quando si limitano a sollecitare una rivalutazione degli elementi già ponderati e non incrinano la coerenza della motivazione impugnata.
Massime di principio
- La concessione di un beneficio penitenziario a un condannato per reati ostativi non collaborante richiede una valutazione concreta e individualizzata di elementi specifici, ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al trattamento e alla mera dissociazione, idonei a escludere sia collegamenti attuali con la criminalità organizzata sia il pericolo del loro ripristino, oltre al rispetto delle condizioni riparatorie previste dalla legge.
- La mancata collaborazione non può essere valorizzata contro il detenuto quando ne sia stata accertata l'impossibilità.
- La semilibertà può essere concessa sulla base dei progressi trattamentali e delle condizioni per un graduale reinserimento sociale; non è necessario che il detenuto abbia raggiunto una revisione critica totale.
- La gravità dei reati e i pregressi legami criminali, pur rilevanti, non bastano da soli a dimostrare l'attualità dei collegamenti o il rischio del loro ripristino, se la valutazione complessiva degli elementi individualizzati depone in senso contrario.
- In sede di legittimità, il richiamo alla gravità dei reati e ai rapporti criminali passati, senza indicazione di elementi concreti di collegamenti attuali o di rischio di ripristino, non è sufficiente a superare una motivazione di merito coerente e adeguata.
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