Cassazione Penale, Sentenza n. 28348/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione (custodia in carcere dall'8/8/2012 al 29/6/2015). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva escluso il diritto all'indennizzo per presunta "colpa grave" ai sensi dell'art. 314 c.p.p., contestando violazione di legge e vizio di motivazione: a suo avviso la Corte territoriale non ha adeguatamente considerato le ragioni dell'assoluzione (mancanza di elementi probatori sufficienti già all'epoca della cautela), ha valorizzato come gravemente colpose condotte quali ospitare familiari, la scelta di non partecipare a un pranzo cui era stato invitato e l'esercizio del diritto al silenzio, nonché ha tratto indebite conclusioni dall'accenno a un'arma nella conversazione intercettata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse carente: non ha spiegato il nesso causale e l'idoneità delle condotte ascritte (ospitare congiunti dopo un omicidio, rapporti di parentela, mancata partecipazione al pranzo, esercizio del diritto al silenzio, cenno a una arma non rinvenuta) a indurre in errore l'organo giudicante al punto da configurare "colpa grave" ostativa all'indennizzo. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, se l'accertamento di innocenza si fonda sugli stessi elementi già a disposizione del giudice della cautela, la diversa valutazione non può da sola escludere il diritto alla riparazione; e ha precisato che, alla luce della modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021 n.188 e giurisprudenza successiva), l'esercizio del diritto al silenzio non può costituire di per sé motivo esclusivo per negare l'indennizzo.
Norme richiamate
Norma centrale per il diritto all'equa riparazione: prevede l'esclusione dell'indennizzo quando l'ingiusta detenzione sia causata da condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato. La Corte richiama la nozione di "colpa grave" e la necessità del nesso causale tra condotta dell'imputato e decisione cautelare.
Reato contestato (associazione mafiosa). La Corte segnala che la condanna in primo grado per tale fattispecie è stata poi superata dall'assoluzione in appello, e che la semplice parentela con esponenti mafiosi non costituisce, di per sé, indizio sufficiente.
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Affermata autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e la finalità solidaristica dell'indennizzo; la riparazione è esclusa solo se l'incolpato ha concorso, con condotta dolosa o gravemente colposa, a dar causa alla privazione della libertà.
Sezioni Unite, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
"la valutazione ... deve essere effettuata ex ante"
Stabilisce che la valutazione della sussistenza della "colpa grave" deve ricalcare la situazione conoscitiva al momento dell'adozione della misura cautelare (ex ante) e distingue i casi in cui la condotta dell'imputato possa essere ritenuta ostativa all'indennizzo: se l'assenza dei presupposti della misura emerge solo dopo per fatti nuovi la condotta può essere rilevante; ma se l'assenza difettava ab origine e ciò è provato con gli stessi elementi già a disposizione del giudice della cautela, la diversa valutazione non giustifica il diniego dell'indennizzo.
Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015 (Di Spirito)
"la colpa grave ostativa ... si verifica quando ..."
Precisa i casi di "connivenza passiva" che possono integrare colpa grave (mancato dovere di impedire gravi danni, tollerare consumazione del reato se in posizione di garanzia, rafforzamento della volontà criminosa), sottolineando la necessità di prove specifiche su tali elementi.
Sez. 4, n. 667 del 28/02/1996 (Renzi)
Richiamata per il principio secondo cui la mera detenzione illegale di un'arma è comunque rilevante, ma occorre dimostrare il nesso di causalità con l'adozione della misura cautelare ai fini del diniego dell'indennizzo.
D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (attuazione Direttiva (UE) 2016/343)
"l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"
La modifica normativa stabilisce che l'esercizio del diritto al silenzio non può influire sul diritto all'equa riparazione; la Corte ne trae conseguenze nel giudizio di legittimità, escludendo che il silenzio costituisca di per sé motivo ostativo all'indennizzo.
Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022 (Z.)
Giurisprudenza che applica il d.lgs. 188/2021, affermando che l'esercizio del diritto al silenzio non può essere considerato esclusivo motivo per negare il diritto alla riparazione.
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo ma deve valutare la situazione conoscitiva ex ante: se l'assenza di fondamento della misura era già evidente dagli stessi elementi in possesso del giudice della cautela, una successiva assoluzione per diversa valutazione non esclude automaticamente l'indennizzo.
- La semplice parentela o frequentazione di soggetti mafiosi non costituisce, di per sé, indizio sufficiente per escludere l'indennizzo; occorre prova che la condotta dell'imputato abbia efficacemente indotto in errore la struttura giudiziaria (nesso causale e idoneità a influenzare).
- La partecipazione a incontri familiari, ove non sia dimostrato il contenuto criminoso o il ruolo attivo dell'ospitante, non può automaticamente configurare colpa grave ostativa all'indennizzo.
- La menzione di possesso di un'arma non denunciata richiede riscontro probatorio e deve essere collegata causalmente alla decisione cautelare per poter escludere l'indennizzo.
- L'esercizio del diritto al silenzio non può più essere considerato di per sé indice di "colpa grave" dopo la modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021 n.188) e la successiva giurisprudenza che ha recepito tale principio.
- La Corte che nega l'indennizzo deve motivare in modo preciso come ciascun comportamento ascritto all'imputato abbia oggettivamente contribuito a creare l'apparenza di pericolosità e abbia inciso sulla decisione cautelare; mancanza di questa spiegazione determina l'annullamento e il rinvio.
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