Cassazione Penale, Sentenza n. 38765/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari (sez. dist. di Sassari) del 23/01/2025 che aveva confermato le condanne pronunciate dal Tribunale di Nuoro per reati connessi alla percezione indebita di contributi agricoli: contestazione principale ex art. 640‑bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e falsità nelle attestazioni sulla titolarità/conduzione dei terreni. Il ricorso congiunto, assistito dall'avv. Andrea Puledda, articolava quattro principali censure: 1) vizio di motivazione e erronea valutazione della "materialità" (in particolare sull'affermazione che il terreno fosse "interamente inutilizzato"), nonché inosservanza di norme tecniche (D.M. 162/2015, Circolare AGEA n. 29058/2018); 2) insufficiente considerazione dell'elemento soggettivo e della prassi dell"uso oggettivo" del terreno, che escluderebbe il dolo; 3) errata qualificazione giuridica del fatto: applicazione indebita dell'art. 640‑bis anziché dell'art. 316‑ter c.p.; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. e carenza motivazionale sul punto. I ricorrenti chiedevano annullamento senza rinvio o con rinvio alla Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e/o diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, in particolare per la formulazione cumulativa e non puntuale dei vizi di legge e di motivazione (richiamo agli artt. 581 e 591 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Sul piano sostanziale la Corte ha comunque ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito: l'accertamento sulla "inutilizzazione" del terreno è sorretto da più elementi probatori; l'elemento soggettivo (dolo) e la rilevanza della falsa attestazione sull'idoneità del titolo hanno motivato correttamente la sussunzione nell'art. 640‑bis c.p.; l'art. 316‑ter c.p. ha natura sussidiaria e non era applicabile al caso, anche perché l'ente erogatore aveva svolto un'attività accertativa (seppur informatizzata) che è stata effettivamente influenzata dalla falsa attestazione; l'art. 131‑bis c.p. è stato correttamente escluso in ragione della modalità "insidiosa" della condotta, della pluralità e continuità delle condotte e della significativa offensività del fatto. Pertanto le condanne e le misure accessorie decise in grado di appello restano confermate e il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
Norma applicata per configurare la truffa aggravata relativa all'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto che la falsa attestazione sulla titolarità/conduzione del terreno abbia avuto attitudine decettiva e abbia indotto in errore l'ente erogatore, giustificando la sussunzione in questa fattispecie
Norma di carattere sussidiario rispetto all'art. 640‑bis; applicabile solo in ipotesi marginali (es. omissione/silenzio o autocertificazione non accompagnata da un'effettiva attività di controllo da parte dell'ente). La Corte ha ritenuto non sussistente tale fattispecie nel caso concreto
Falso ideologico in certificati o in scrittura privata; la sentenza di merito ha affermato responsabilità anche per false attestazioni relative alla proprietà e alla conduzione del fondo, rilevanti ai fini dell'istruttoria amministrativa
Circostanza attenuante riconosciuta a entrambi gli imputati tanto in primo grado quanto in appello; la Corte di Cassazione riporta che le attenuanti erano state concesse con giudizio di prevalenza sulle aggravanti
Causa di non punibilità per particolare tenuità: richiede duplice presupposto (offesa di particolare tenuità e comportamento non abituale). La Corte ha ritenuto che, alla luce della pluralità, continuità e insidiosità delle condotte e dell'entità dell'offesa, la causa non operasse
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Previsioni che individuano i motivi di ricorso in Cassazione; i motivi proposti sono stati ritenuti aspecifici perché cumulavano denunce di violazione di legge e vizi di motivazione senza puntuale indicazione dei profili critici
artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate per il principio di aspecificità: la mancata specificazione dei profili di doglianza sulla motivazione comporta inammissibilità del ricorso
D.M. n. 162/2015 e Circolare AGEA n. 29058 del 4/4/2018
Normativa tecnica e prassi amministrativa richiamate dalla difesa per sostenere l'esistenza della prassi dell'"uso oggettivo" del terreno; la Corte ha ritenuto irrilevante tale asserzione alla luce delle risultanze probatorie che individuavano un titolo di proprietà identificabile e un'attestazione falsa presentata al CAA
Massime di principio
- In cassazione è essenziale specificare con precisione i profili di doglianza: censure cumulative e non distinte (violazione di legge + mancanza/contraddittorietà/mancanza di motivazione) rischiano l'inammissibilità per aspecificità
- Valutazioni probatorie e di fatto (es. accertamento sull'effettiva utilizzazione di un terreno, attendibilità di testimonianze, apprezzamento della documentazione aziendale) restano in massima parte riservate al giudice del merito e non sono rivedibili in sede di legittimità salvo vizi logico‑giuridici manifesti
- L'art. 316‑ter c.p. ha natura sussidiaria rispetto all'art. 640‑bis c.p.: nei procedimenti per erogazioni pubbliche occorre verificare se l'ente erogatore abbia svolto un'attività accertativa che possa essere stata effettivamente indotta in errore dalla falsa attestazione; se l'ente ha agito con controlli (anche informatizzati) e la falsità ha avuto attitudine decettiva, è più probabile la sussunzione in 640‑bis
- La presenza di elementi come continuità, pluralità di condotte, modalità "insidiose" e reale incidenza dell'illecito sull'attività dell'ente erogatore rende difficilissimo invocare l'art. 131‑bis c.p.; la tenuità va valutata con una sintesi di più fattori (art. 133 c.p.) e tiene conto anche della condotta successiva
- Tentativi di regolarizzazione successiva (es. stipula di contratti, versamenti) possono essere valutati dal giudice come prova di consapevolezza postuma o come circostanza attenuante a seconda del contesto, ma non garantiscono automaticamente l'esclusione del dolo
- In procedimenti su contributi pubblici, la fattispecie penale applicabile dipende dall'intero "comportamento decettivo" e dall'effettiva dinamica del procedimento amministrativo: la mera qualificazione formale del controllo (informatizzato vs manuale) non esclude, di per sé, la capacità dell'atto falso di indurre in errore l'ente
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