Cassazione Penale, Ordinanza n. 17465/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il procedimento riguarda la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a un condannato in relazione a una pena irrogata con sentenza del Tribunale di Perugia del 10 giugno 2019. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva revocato la misura con effetto dal 13 febbraio 2025, valorizzando una serie di condotte ritenute sintomatiche di grave inaffidabilità e carenza di autocontrollo: un allontanamento senza autorizzazione a Fiumicino, una lite domestica con rinvenimento e sequestro di una pistola detenuta illegalmente, il sequestro di sostanza stupefacente e il racconto della moglie circa un precedente sparo nel materasso. Nel ricorso per cassazione il condannato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ma in sostanza chiedeva una diversa valutazione del compendio fattuale e degli elementi di merito posti a base della revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica. La censura del ricorrente mirava, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La revoca dell'affidamento in prova è stata confermata come conseguenza delle condotte incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa esclusa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito, quando l'ordinanza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta quando le condotte del soggetto rivelino inaffidabilità e carenza di autocontrollo incompatibili con la prosecuzione della misura, anche a prescindere dall'accertamento definitivo delle singole responsabilità per i fatti ulteriori emersi.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17403/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17404/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17406/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17407/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17408/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17409/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →