Cassazione Civile, Ordinanza n. 32512/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
Una società destinataria di un decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture di merci e macchinari ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, di dovere riconoscere solo una parte delle fatture azionate perché molte non risultavano dalle proprie scritture contabili e sarebbero state oggetto di una precedente compensazione fra reciproci crediti e debiti formalizzata in una scrittura privata del 2007; dall’altro, ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di propri crediti verso la controparte. Il tribunale ha rigettato opposizione e riconvenzionale, ritenendo provata la fornitura posta a base del monitorio e non provati i crediti dedotti dall’opponente. La corte d’appello ha confermato, ritenendo non provata la compensazione, poiché la scrittura privata richiamata riguardava solo alcuni documenti e non le fatture ingiunte, e ritenendo non emersa una prova sufficiente del credito riconvenzionale relativo a un presunto accordo di partecipazione a un piano di sviluppo industriale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente reputato non contestato il fatto costitutivo del credito azionato, nonostante la contestazione della bontà/veridicità di alcune fatture e l’asserita non ricezione delle stesse; 2) violazione dell’art. 228 c.p.c. per non avere la corte valorizzato una confessione giudiziale del legale rappresentante della controparte circa un credito di euro 3.268,08; 3) violazione degli artt. 228 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1299 e 2729 c.c., per non avere riconosciuto ulteriori crediti riconvenzionali relativi a spese e canoni sostenuti per un progetto industriale, che secondo la ricorrente la controparte avrebbe dovuto rimborsare al 50%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la contestazione della ricorrente era generica e, comunque, investiva non l’esecuzione delle forniture fatturate ma solo la ricezione delle fatture; ha inoltre ribadito che l’accertamento della non contestazione è valutazione di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale. Ha respinto il secondo motivo perché la confessione giudiziale richiamata riguardava solo l’emissione delle fatture e il loro mancato pagamento, non anche l’effettiva esecuzione delle prestazioni, sicché non imponeva il riconoscimento del credito. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la corte d’appello non aveva negato in assoluto l’esistenza di un accordo sul concorso nelle spese, ma lo aveva correttamente interpretato come limitato al periodo in cui la controparte fosse stata "ospite"; le ulteriori censure miravano invece a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la parte che agisce o eccepisce deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa o dell'eccezione; la ricorrente non ha dimostrato la contestazione specifica del credito azionato e non ha provato i propri controcrediti
la non contestazione dei fatti costitutivi, quando la contestazione è generica o assente, consente di ritenerli provati; la valutazione della non contestazione appartiene al merito
la doglianza è stata ritenuta infondata perché la dichiarazione resa in interrogatorio formale non provava i fatti ulteriori rispetto a quelli ammessi
la confessione giudiziale fa piena prova solo dei fatti confessati; nel caso concreto riguardava l'emissione delle fatture, non l'esecuzione delle prestazioni
l'interpretazione dell'accordo va compiuta secondo il senso letterale e complessivo della manifestazione di volontà; la pattuizione sul concorso alle spese è stata letta come limitata al periodo in cui una parte era "ospite"
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto/rivalsa di spese o debiti tra condebitori, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
richiamato dalla ricorrente per sostenere presunzioni sulla debenza dei crediti, ma le censure sono state respinte perché tendevano a una rivalutazione del fatto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, ma il giudice può considerare provato il fatto non specificamente contestato dall'opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
- La contestazione deve essere specifica e puntuale: clausole di stile o contestazioni riferite solo a profili marginali, come la mancata ricezione delle fatture, non equivalgono a una valida contestazione del fatto costitutivo della fornitura o della prestazione.
- L'accertamento dell'esistenza e dell'ampiezza della non contestazione è valutazione di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- La confessione giudiziale prova soltanto i fatti espressamente confessati: non può estendersi, per interpretazione analogica, a circostanze ulteriori non oggetto dell'ammissione.
- L'interpretazione di una dichiarazione o di un accordo negoziale deve tener conto del suo contenuto complessivo e delle precisazioni rese dalla parte, così da circoscrivere l'efficacia dell'impegno al significato effettivamente emergente.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa sotto la veste della violazione di legge.
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