Cassazione Penale, Ordinanza n. 20751/2026 del 05/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per una pluralità di reati connessi all'uso di documenti e all'occultamento/ricettazione di beni. In particolare, contestava: 1) la ritenuta sussistenza del reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 496 c.p., sostenendo l'erronea applicazione della norma e deducendo profili di violazione di legge e vizio di motivazione; 2) la qualificazione dei fatti come falsità materiale in certificato amministrativo ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., lamentando che non fosse stata operata una corretta distinzione tra documento integralmente falso e documento genuino alterato; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi e terzi motivi riproducevano pedissequamente questioni già sollevate in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce del principio secondo cui la sostituzione della fotografia nella carta d'identità, lasciando invariati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi, integra la falsità materiale in certificato amministrativo commessa da privato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la sentenza di merito che aveva confermato la condanna per i reati contestati, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. La decisione si fonda sull'inammissibilità per genericità e non specificità dei motivi, nonché sulla manifesta infondatezza della censura relativa alla falsità documentale.
Norme richiamate
Il delitto si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a costoro; non rilevano la successiva ritrattazione né l'eventuale identificazione aliunde.
La sostituzione della fotografia nella carta di identità, lasciando invariati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi, integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
La censura di legittimità deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata; la mera reiterazione delle deduzioni già formulate in appello non è sufficiente.
Norma contestata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna, senza specifiche censure accolte in sede di legittimità.
Norma contestata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna, senza specifiche censure accolte in sede di legittimità.
Contestato quale norma di concorso di persone nei reati oggetto di condanna.
Le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute ma ritenute equivalenti alla recidiva; la doglianza sulla prevalenza è stata dichiarata inammissibile per non specificità.
Richiamata in relazione alla recidiva, che è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza autonoma confutazione, le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello.
- La falsa dichiarazione resa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio si perfeziona con il recapito della dichiarazione al destinatario; la successiva ritrattazione non elimina la consumazione del reato.
- La sostituzione della fotografia in una carta di identità, pur mantenendo invariati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi, integra falsità materiale in certificato amministrativo da parte del privato.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva devono essere specifiche; la mera reiterazione di argomenti già respinti non consente il sindacato di legittimità.
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