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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01260/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare la sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato con un’associazione non riconosciuta, per due distinti periodi temporali, con mansioni di educatrice e orario part-time, e a ottenere le differenze retributive e il trattamento di fine rapporto. La corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo provata la subordinazione e, quanto al presidente dell’associazione, la sua responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. perché risultava che firmava le lettere di assunzione, gli assegni e impartiva direttive. Il ricorso principale del presidente ha dedotto violazione degli artt. 38 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avesse fondato la responsabilità sulla sola carica rivestita e non su una concreta attività negoziale o gestoria. L’associazione, con ricorso successivo, ha contestato invece la qualificazione del rapporto come subordinato, invocando la disciplina dei progetti finanziati ex lege n. 285 del 1997 e normativa regionale siciliana, sostenendo che l’attività dovesse essere ricondotta a un contratto a progetto o comunque a rapporti funzionali a un programma concordato con i Comuni; ha inoltre dedotto omesso esame della convenzione con il Comune di Paternò, che prevedeva il coinvolgimento di volontari. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, confermando la decisione di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del presidente dell’associazione, ritenendo corretta la valutazione della corte d’appello sulla sua responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c., perché fondata non sulla sola carica, ma su specifiche attività gestorie e negoziali svolte in concreto. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’associazione perché le questioni dedotte erano nuove e non risultavano trattate nella sentenza impugnata né adeguatamente introdotte nei gradi di merito. La Corte ha comunque ribadito che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, rileva l’effettivo svolgimento del rapporto e non il nomen iuris attribuito dalle parti o la qualificazione formale del progetto. Le spese sono state poste a carico di ciascun ricorrente soccombente e sono stati richiamati gli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non deriva dalla sola carica rivestita, ma dall’attività negoziale concretamente svolta per conto dell’ente e idonea a creare rapporti obbligatori con i terzi.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione grava su chi invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Sono stati richiamati i motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • legge n. 285 del 1997

    È stata invocata dalla ricorrente incidentale come base normativa dei progetti finanziati per l’infanzia e l’adolescenza, ma la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • decreto assessoriale Enti locali Regione Sicilia n. 38 del 2001

    È stato invocato come disciplina attuativa regionale dei progetti, ma la questione non era stata trattata nella sentenza impugnata.

  • art. 1362, secondo comma, c.c.

    Il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, è criterio primario di interpretazione del rapporto e consente di verificarne la coerenza con la successiva attuazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La responsabilità personale e solidale di chi opera per un’associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c. presuppone la prova di atti concreti di gestione o di negoziazione compiuti in nome e per conto dell’ente, non essendo sufficiente la sola qualifica formale di presidente o rappresentante.
  • Chi contesta la mancata corretta applicazione dell’art. 38 c.c. deve confrontarsi con l’accertamento in fatto della concreta attività svolta; in cassazione non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che introducano questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrate come tempestivamente devolute nei gradi di merito.
  • Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro, il giudice deve accertare l’effettivo atteggiarsi del rapporto e le concrete modalità di svolgimento della prestazione; il nomen iuris e la qualificazione formale delle parti non sono decisivi.
  • Il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, può essere utilizzato per interpretare la natura del rapporto e per verificare se la sua esecuzione sia coerente con la qualificazione dichiarata.
  • Quando la domanda di parte è respinta o dichiarata inammissibile, le spese seguono la soccombenza e possono essere applicati gli ulteriori oneri processuali previsti per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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