Cassazione Penale, Sentenza n. 43403/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). I principali motivi dedotti sono: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per irregolarità e mancata notifica nei termini, atteso che l'imputato risultava detenuto al momento della notifica e la notifica era stata eseguita presso il difensore; contestata contraddittorietà della motivazione che avrebbe inizialmente riconosciuto la nullità per poi escluderla; 2) incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, in quanto la competenza sarebbe dovuta spettare al Tribunale di Roma e la Corte di appello avrebbe utilizzato per la determinazione criteri probatori da acquisire in dibattimento in contrasto con la giurisprudenza; 3) omessa valutazione/omessa motivazione circa il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (lucro di speciale tenuità) rispetto al materiale in contestazione (un modulo di assegno in bianco).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e reiterativa, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato il tema della notifica e, pur riconoscendone l'irregolarità formale, aveva accertato dalla documentazione processuale (verbale di udienza, atto di rinuncia a comparire del 01/03/2019 e la dichiarazione del difensore) la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato e il pieno esercizio dei diritti di difesa, richiamando principi delle Sezioni Unite sulla sanatoria per fatto che dimostri la conoscenza. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile e infondato il rilievo di incompetenza territoriale, osservando che la Corte di appello aveva fornito motivazione logica e non illogica sul radicamento territoriale e sulla mancanza di prova della residenza in Roma al tempo del fatto; non è consentito stabilire competenza basandosi su prove raccolte in dibattimento. Sul terzo motivo ha ritenuto la questione reiterativa: la Corte territoriale aveva correttamente applicato la giurisprudenza sulle condizioni per riconoscere l'attenuante di speciale tenuità, valutando non solo il valore meramente materiale ma anche il disvalore sociale e la potenziale utilizzabilità del documento. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice (ricettazione) alla quale era ascritto il fatto; utilizzata come titolo di reato contestato.
Richiamato come disposizione che disciplina le nullità processuali rilevabili d'ufficio e i relativi effetti; invocato dal ricorrente per la nullità della notifica.
art. 179, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulle nullità specifiche a pena di invalidità del processo richiamata dal ricorrente in relazione alla notifica irregolare.
Norma sulla tempestività delle eccezioni difensive (eccezione sollevata in udienza); il ricorrente sosteneva che l'omessa notifica era stata tempestivamente eccepita.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla garanzia del giudice naturale e al rispetto delle regole processuali che assicurano il giusto processo.
Richiamato dal ricorrente in connessione ai criteri di competenza e giurisdizione (richiamo di carattere procedurale).
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di competenza per territorio e modalità di determinazione della stessa.
Previsione dell'attenuante per 'aver agito per conseguire o per avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità'; oggetto del terzo motivo e valutata dalla Corte d'appello con richiamo alla giurisprudenza sul criterio del disvalore complessivo.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (S.)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la nullità per notifica può essere rilevante solo se l'atto è inidoneo a determinare la conoscenza effettiva del procedimento; altrimenti può essere sanata da circostanze che dimostrino la conoscenza.
Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo)
Richiamata come fondamento del principio secondo cui la violazione delle regole formali di notifica non conduce necessariamente a nullità se sussiste la conoscenza effettiva dell'atto.
Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi)
Richiamata per il principio che il giudice può valutare l'esercizio effettivo dei diritti di difesa per determinare l'eventuale sanatoria di nullità apparenti.
Sez. 2, n. 47850 del 23/11/2012 (Cirielli)
Giurisprudenza citata sul principio del giudice naturale e sulla necessità di riferirsi a criteri di effettività per la determinazione della competenza per territorio.
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 (Ruggiero)
Principio richiamato in tema di valutazione dell'attenuante di speciale tenuità: si deve considerare non solo il valore venale ma anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale.
Massime di principio
- La nullità della notifica è rilevante solo se rende inidonea la conoscenza effettiva dell'atto; circostanze processuali che dimostrino la conoscenza e l'esercizio effettivo dei diritti di difesa possono sanare l'irregolarità formale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone in termini generici e reiterativi i medesimi motivi già proposti e motivatamente respinti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte d'appello.
- La competenza per territorio non può essere determinata in base a prove che si intendono acquisire o valutare in dibattimento: la regola della distribuzione per territorio richiede criteri oggettivi e di effettività valutabili con i dati disponibili al momento opportuno.
- Per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. non è sufficiente considerare il mero valore materiale dell'oggetto del reato; occorre valutare il pregiudizio effettivo o potenziale e il disvalore sociale complessivo della condotta.
- Le censure di fatto e di merito (es. valutazioni sulla prova, valutazioni sulla residenza, esercizio dei diritti di difesa) trovano limitata sindacabilità in Cassazione quando siano state adeguatamente motivate dalla Corte territoriale.
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