Cassazione Penale, Sentenza n. 46694/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. e norme collegate: si deduce la mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) perché, dopo la sentenza di appello, la disciplina normativa ha reso il reato procedibile a querela e nel fascicolo non risultava querela della persona offesa; 2) vizio motivazionale (art. 606 lett. e) c.p.p.): si censura la motivazione per presunta insufficienza degli elementi indiziari, l'assenza di riconoscimento diretto e l'asserita distanza dell'imputato dal luogo del fatto, ritenendo la prova descritta sommaria e non cogente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza in relazione al reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) per mancanza della condizione di procedibilità dato che il reato, successivamente alla sentenza d'appello, era divenuto procedibile a querela per effetto del D.Lgs. 19/03/2024 n.31 e non risultava presentata querela. Ha inoltre dichiarato estinto per prescrizione il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso (art. 707 c.p.), con annullamento senza rinvio per questo capo. Il secondo motivo (vizio motivazionale) è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto che il quadro indiziario, seppure basato su prove di tipo indiziario, fosse sufficientemente ricostruito e la critica difensiva non fosse manifestamente fondata.
Norme richiamate
Reato di danneggiamento; nel caso in esame la fattispecie relativa a cose esposte alla pubblica fede è stata interessata dal mutamento di regime di procedibilità (da d'ufficio a procedibile a querela) per effetto del D.Lgs. 19/03/2024 n.31
Possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso; la condanna relativa a questo reato è stata dichiarata estinta per prescrizione calcolata con interruzioni e sospensioni come indicate nel provvedimento
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) censura vizi di motivazione attinenti alla procedibilità e regolarità dell'azione penale; lett. e) riguarda vizio motivazionale. La Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla procedibilità e infondato quello sulla motivazione
D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lettera b)
Ha modificato il regime di procedibilità del reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, rendendolo procedibile a querela: la variazione normativa ha effetto posteriore alla sentenza d'appello e ha determinato l'esigenza della querela per procedere
D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 9, comma 1
"per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto"
Disposizione transitoria che disciplina l'applicazione della nuova procedibilità ai fatti commessi anteriormente: prevede l'osservanza di termini speciali che decorrono dall'entrata in vigore del decreto (il termine di 90 giorni richiamato dalla Corte)
art. 85 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato nella disciplina transitoria come parte del meccanismo che regola i termini per l'esercizio dell'azione (applicabile per i fatti antecedenti secondo l'art. 9 del D.Lgs. 31/2024)
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Principio di favorevole applicazione della norma penale più favorevole: la Corte lo richiama nel considerare gli effetti della nuova disciplina sulla posizione dell'imputato
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta rende un reato procedibile a querela, la mancanza di querela, anche se la denuncia risulta nel fascicolo, comporta l'improcedibilità: la condizione di procedibilità deve risultare dagli atti e la sua assenza porta all'annullamento senza rinvio
- In sede di cassazione è ammissibile dedurre, anche con unico motivo, l'improcedibilità per difetto di querela quando il regime di procedibilità sia mutato dopo la sentenza impugnata; la Corte può verificare ex officio la presenza della condizione di procedibilità
- La prescrizione va calcolata tenendo conto di interruzioni, sospensioni e misure particolari (es. sospensioni per legittimo impedimento e sospensioni COVID): occorre verificare le date e gli eventi che incidono sul termine prescrizionale; se è intervenuta prima della pronuncia finale, il reato si estingue
- I motivi che censurano la motivazione sono rilevanti se mostrano incoerenze manifeste rispetto al contenuto reale degli atti; critiche che si limitano a sottolineare la debolezza degli indizi non bastano a fondare la cassazione se la motivazione del giudice mette insieme un "mosaico" indiziario congruente
- Quando la legge sopravvenuta è più favorevole all'imputato, va applicato il principio di retroattività della norma penale più favorevole; tuttavia, questo non supplisce alla mancanza della querela quando la nuova normativa richiede espressamente la condizione di procedibilità a parte
- In situazioni analoghe consigli pratici: verificare subito la presenza di querela nei fascicoli, considerare la possibilità di proporre la querela nei termini transitori previsti (se ancora utili), calcolare con attenzione la prescrizione includendo ogni periodo di sospensione o interruzione, e preparare argomentazioni concrete che contestino la gravosità e la coerenza degli indizi piuttosto che l'asserita genericità della motivazione
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