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Sentenza

Sentenza del 04/12/2015 n. 24767 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - Contributo per il servizio sanitario nazionale - Cessione dei crediti ai fini della riscossione - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio passivo tra l'Inps ed il cessionario - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato l'annullamento di una cartella IVA relativa al periodo d'imposta 1997. I motivi riguardavano, principalmente, la legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria e la presunta tempestività della notificazione della cartella alla luce della normativa sopravvenuta. La contribuente ha proposto ricorso incidentale lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e ha rigettato il ricorso principale dell'Amministrazione, assorbendo quello incidentale della contribuente. Ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'Amministrazione quando la controversia riguarda sia il fondamento della pretesa tributaria sia vizi della notificazione della cartella. Ha inoltre stabilito che, per l'IVA liquidata sulla base di una dichiarazione presentata entro il 31 dicembre 2001, il termine massimo per notificare la cartella era di quattro anni, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, in analogia con il termine previsto per gli avvisi di rettifica e accertamento IVA. Poiché la cartella relativa al 1997, dichiarato nel 1998, era stata notificata oltre tale termine, l'annullamento è stato confermato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo [...] tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario [...] non determina [...] una situazione di litisconsorzio necessario.

    La presenza del concessionario della riscossione non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario con l'ente impositore; il concessionario normalmente svolge una funzione di notifica e non risponde dei vizi propri del ruolo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59

    Disciplina la rimessione della causa al giudice di primo grado nei casi di mancata integrazione del contraddittorio, questione rimasta assorbita a seguito del rigetto del ricorso principale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Prevede il termine decadenziale per la notificazione degli avvisi di rettifica e accertamento IVA. La Corte lo ha utilizzato come parametro per interpretare il termine applicabile alle cartelle IVA derivanti dalla liquidazione della dichiarazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 6

    Disciplina la riscossione dell'IVA e viene coordinato dalla giurisprudenza con le norme sulla liquidazione delle dichiarazioni e sui termini di notificazione delle cartelle.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156

    Ha introdotto termini decadenziali per la notificazione delle cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni. Per le dichiarazioni anteriori al 2002, la Corte ha adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata, limitando il termine applicabile all'IVA a quattro anni.

  • Art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999

    È stato esaminato nel principio generale relativo ai giudizi di opposizione a ruoli derivanti da crediti ceduti ai fini della riscossione; la disposizione non è stata ritenuta idonea ad abrogare tacitamente il litisconsorzio necessario tra ente creditore e cessionario nei casi previsti dalla normativa speciale.

  • Art. 13, comma 8, L. n. 448 del 1998

    Nel principio richiamato dalla massima, comporta il litisconsorzio necessario passivo tra l'INPS e il cessionario quando il debitore contesta nel merito il ruolo relativo a crediti ceduti ai fini della riscossione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005

    Ha evidenziato l'illegittimità di un sistema che lasci il contribuente indefinitamente esposto all'azione esecutiva e ha imposto la previsione di un termine certo entro il quale la pretesa erariale deve essere portata a conoscenza del contribuente.

Massime di principio

  • Quando si contestano vizi sostanziali del ruolo o della pretesa tributaria, l'ente impositore è normalmente il soggetto legittimato passivo; il concessionario non risponde dei vizi propri del ruolo, salvo contestazioni relative alla sua specifica attività.
  • La notifica della cartella oltre il termine decadenziale previsto dalla legge rende illegittima la riscossione e può determinare l'annullamento della cartella.
  • Per le cartelle IVA relative a dichiarazioni anteriori al 2002, la giurisprudenza ha applicato un limite di quattro anni, ricavato dal termine previsto per gli avvisi di rettifica e accertamento, per evitare che il contribuente resti esposto indefinitamente.
  • La legittimazione dell'Amministrazione finanziaria permane quando la controversia riguarda contemporaneamente il fondamento della pretesa e la notificazione della cartella.
  • Il litisconsorzio tra ente creditore e concessionario non è automatico: sussiste solo quando una specifica norma lo prevede oppure quando la decisione deve incidere necessariamente sulle posizioni di entrambi.
  • La verifica dei termini deve tenere conto del tipo di atto, dell'anno d'imposta, della data di presentazione della dichiarazione e della disciplina transitoria applicabile.

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