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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22406/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato nel 2007 tra una società utilizzatrice e la banca concedente. L’utilizzatrice ha agito sostenendo, in sintesi, che nel rapporto fossero stati applicati interessi usurari, che il piano di ammortamento "alla francese" producesse anatocismo, che vi fosse difformità tra il tasso di indicizzazione pattuito e quello effettivamente applicato in un determinato periodo, che la banca avesse violato buona fede e correttezza nella stipula ed esecuzione del contratto, e che, in ragione di ciò, fosse legittimata a rifiutare il pagamento degli interessi e a ottenere restituzione delle somme indebitamente versate e risarcimento del danno. In primo grado le domande sono state rigettate; in appello la decisione è stata confermata, con esclusione dell’usurarietà del tasso leasing e di quello moratorio, ritenuta non necessaria l’indicazione dell’ISC nel leasing, affermata la determinatezza o determinabilità del corrispettivo, escluso l’effetto anatocistico del piano "alla francese", ritenuta non decisiva la doglianza sul tasso di indicizzazione e dichiarata inapplicabile l’art. 1526 c.c. perché il rapporto era ancora in corso di esecuzione. In Cassazione la società ha proposto undici motivi, insistendo soprattutto sull’usura degli interessi corrispettivi e moratori, sulla nullità delle clausole interessi, sull’anatocismo, sulla violazione dell’art. 117 t.u.b., sul giudicato interno, sulla tardività di alcune questioni e sull’applicabilità dell’art. 1526 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto, per i diversi motivi, che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza d’appello, fossero prive di specificità o autosufficienza, oppure fossero formulate come omesso esame di questioni o argomentazioni anziché di fatti storici decisivi. In particolare, ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’usurarietà del tasso moratorio applicando i criteri fissati dalle Sezioni Unite, che non vi era prova di superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi, che il piano di ammortamento "alla francese" non genera anatocismo, che le doglianze sull’indicizzazione e sull’art. 1526 c.c. erano processualmente inidonee e comunque non decisive. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla nullità delle clausole di interessi, ma la Corte ha rilevato l’inammissibilità delle censure per difetto di specificità o di decisività.

  • art. 1815 c.c.

    In caso di accertata usurarietà degli interessi, trova applicazione la disciplina della non debenza degli interessi usurari; per gli interessi moratori, l’eventuale superamento del tasso soglia comporta la sostituzione della misura usuraria con quella lecita dei corrispettivi ex art. 1224, comma 1, c.c., secondo Cass. Sez. U. n. 19597/2020.

  • art. 1 d.l. n. 394 del 2000, conv. in l. n. 24 del 2001

    È richiamato nel quadro normativo sull’usura bancaria, ma la Corte respinge i motivi perché non investono utilmente la ratio della decisione di merito.

  • art. 644 c.p.

    Norma richiamata per la disciplina dell’usura; la Corte ribadisce il criterio di verifica del tasso soglia per gli interessi moratori secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • art. 117 t.u.b.

    Nel leasing, secondo la Corte, la normativa vigente non imponeva l’indicazione contrattuale dell’ISC; la censura è comunque infondata o tardiva.

  • art. 1224 c.c.

    Se gli interessi moratori risultano usurari, non opera la loro pattuizione usuraria ma si applicano gli interessi nella misura lecitamente pattuita per i corrispettivi.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’anatocismo del piano di ammortamento; la Corte esclude che il piano "alla francese" produca capitalizzazione vietata.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1283 c.c. nella doglianza sull’anatocismo, ma la Corte non ne ravvisa violazione nella fattispecie.

  • art. 1526 c.c.

    La norma sulla restituzione nei contratti con riserva di proprietà è ritenuta inapplicabile al leasing ancora in corso di esecuzione; opera, secondo la Corte, solo dopo l’avvenuta restituzione del bene.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per dedurre violazioni del devolutum e del giudicato interno, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di chiarezza e di individuazione della statuizione impugnata.

  • art. 343 c.p.c.

    Norma richiamata nel terzo motivo, senza esito favorevole, per mancanza di una chiara censura contro la ratio decidendi.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte precisa i limiti del vizio di motivazione e del vizio processuale: l’omesso esame ex n. 5 riguarda fatti storici decisivi, non questioni o argomentazioni; gli errori processuali devono essere dedotti ex n. 4 con adeguata specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    Viene ribadito l’onere di specificità e intelligibilità dei motivi di ricorso, con necessità di indicare norme violate e di confrontarne il contenuto precettivo con la motivazione impugnata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597

    Fissato il criterio per la verifica dell’usurarietà degli interessi moratori, mediante raffronto con il tasso soglia calcolato secondo i parametri indicati dalle Sezioni Unite.

  • Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130

    Richiamata per affermare che il regime di capitalizzazione composta del rimborso nel sistema "alla francese" non produce anatocismo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando si limita a contestazioni generiche, oscure o non autosufficienti.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo, e non può essere utilizzato per lamentare il mancato esame di questioni giuridiche o di argomentazioni difensive.
  • Chi deduce un error in procedendo deve indicare in modo specifico il fatto processuale rilevante, il contenuto dell’atto e la sede in cui la questione è stata proposta, altrimenti la censura è inammissibile.
  • In tema di usura nei contratti di finanziamento, gli interessi moratori vanno considerati nella verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; tuttavia la censura è inefficace se non dimostra concretamente il superamento nel caso specifico.
  • La nullità della clausola sugli interessi moratori non travolge automaticamente la distinta pattuizione sugli interessi corrispettivi; in caso di usura degli interessi moratori opera la disciplina sostitutiva indicata dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Nel contratto di leasing, per il periodo considerato, non risultava imposto l’obbligo di indicare in contratto l’ISC; il corrispettivo è valido se determinato o determinabile secondo il regolamento contrattuale e gli elementi tecnici accertati in causa.
  • Il piano di ammortamento "alla francese", inteso come rimborso a rate con capitalizzazione composta fisiologica del piano, non integra di per sé anatocismo vietato.
  • L’art. 1526 c.c. non si applica automaticamente al leasing ancora in esecuzione; la sua rilevanza, per la fattispecie esaminata, è collocata dalla Corte in un momento successivo alla restituzione del bene.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoProveImpugnazioniMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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