Cassazione Civile, Ordinanza n. 35815/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale su istanza dell'agente della riscossione, dopo la declaratoria di estinzione di una procedura di concordato preventivo con riserva e il rigetto di un'istanza di proroga del termine per presentare una possibile domanda di transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione. La corte territoriale ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall., ritenendo provato lo stato di insolvenza sulla base di un ingente debito verso l'erario, della sostanziale inattività dell'impresa, della riduzione dell'attivo e della difficoltà di realizzo di un credito verso terzi. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 5 l.fall., sostenendo che la società non avesse debiti rilevanti, salvo quello verso ADER, e fosse in grado di soddisfare integralmente i creditori grazie al credito vantato verso una terza società, lamentando che i giudici di merito non avessero valutato le cause della crisi. Con il secondo motivo hanno denunciato omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione in ordine all'estinzione del concordato e al mancato tempo concesso per predisporre la transazione fiscale, assumendo che il giudice d'appello non avesse esaminato le censure contro il rigetto della proroga del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, osservando che, per le società non in liquidazione, l'insolvenza va desunta dall'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni e non dal mero confronto tra attivo e passivo, restando irrilevante la causa del dissesto o la sua riferibilità a rapporti estranei all'impresa. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la corte d'appello aveva già dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, le doglianze sul diniego di proroga e sulla mancata presentazione della transazione fiscale; inoltre, il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., dopo la riforma, non consente di lamentare insufficienza o contraddittorietà motivazionale, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, da indicare specificamente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
è il rimedio esperito contro la pronuncia di fallimento; la corte di merito lo ha respinto e la Cassazione non ha ravvisato vizi sindacabili
lo stato di insolvenza delle imprese non in liquidazione va desunto dall'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni, non dal mero rapporto tra attivo e passivo; è irrilevante l'imputabilità delle cause del dissesto
art. 161, ultimo comma, l.fall.
richiamato in relazione alla domanda di concordato preventivo con riserva e al rigetto della proroga del termine
richiamato quale strumento di accordo di ristrutturazione dei debiti cui la società intendeva accedere
richiamato in relazione alla prospettata domanda di transazione fiscale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma non consente più di censurare l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti a sostegno del motivo
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti necessari ai fini del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- Per la dichiarazione di fallimento di un'impresa non in liquidazione, l'insolvenza deve essere accertata in chiave funzionale: rileva l'incapacità strutturale di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, non il solo squilibrio patrimoniale tra attivo e passivo.
- Nell'apprezzamento dello stato di insolvenza è irrilevante indagare sulle cause del dissesto o sulla loro eventuale estraneità all'impresa; ciò che conta è l'incapacità attuale e non meramente transitoria di operare sul mercato.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito; se la censura mira a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, essa è inammissibile.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. post-riforma presuppone la deduzione dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato quanto a dato probatorio, deduzione processuale e decisività, e non la mera denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria.
- Quando la sentenza impugnata dichiara inammissibili le censure per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve attaccare espressamente tale autonoma ratio decidendi, altrimenti la doglianza resta inidonea a scalfire la decisione.
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