Cassazione Civile, Ordinanza n. 28109/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2008 per IRES, IRAP e IVA, emessi per il recupero di costi ritenuti indebitamente dedotti perché documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Le società contribuenti avevano impugnato gli atti; la Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli, riformando le decisioni di primo grado, sul presupposto che l’assoluzione penale del legale rappresentante della società cessionaria per falso documentale consentisse la deduzione dei costi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 654 c.p.p., per avere la CTR attribuito efficacia automatica nel giudizio tributario alla sentenza penale assolutoria resa sui medesimi fatti; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, nella parte in cui la CTR aveva valorizzato in modo generico le "statuizioni passate in giudicato" senza confrontarle con il materiale probatorio del giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che, nelle controversie fiscali relative a operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, il giudice tributario non può attribuire automatica efficacia vincolante alla sentenza penale irrevocabile, ma deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori acquisiti nel processo tributario. Poiché la CTR aveva invece fatto discendere l’esito del giudizio dalla sola assoluzione penale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza penale irrevocabile non spiega automatica autorità di giudicato nel giudizio tributario, che resta autonomo e fondato su un diverso quadro probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.
La motivazione non può essere meramente apparente; tuttavia il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del primo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto con il secondo motivo.
La causa è stata trattata con il procedimento camerale semplificato previsto per la definizione in camera di consiglio.
Il giudice tributario deve apprezzare autonomamente il materiale probatorio acquisito agli atti, senza recepire acriticamente il processo penale.
art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il richiamo serve a identificare il reato per il quale vi era stata assoluzione penale del legale rappresentante.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile non vincola automaticamente il giudice fiscale, neppure se riguarda i medesimi fatti, perché i due giudizi sono autonomi e si fondano su regole probatorie diverse.
- In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti o di frodi carosello, il giudice tributario deve accertare in concreto, sulla base dell’intero compendio istruttorio, se il contribuente fosse consapevole dell’inserimento dell’operazione nel meccanismo evasivo.
- L’assoluzione penale, anche con formula piena, non impedisce la responsabilità fiscale se l’atto impositivo è sorretto da indizi idonei a fondare il giudizio tributario fino a prova contraria.
- Il giudice tributario non può limitarsi a recepire le conclusioni assolutorie del processo penale, ma deve confrontare la decisione penale con gli elementi di prova acquisiti nel giudizio tributario e motivare sul loro autonomo apprezzamento.
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