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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16301/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 5/7/2021 che applicava a Cipriani 4 anni e 2 mesi di reclusione e €18.000 di multa per reati connessi alla detenzione e spaccio di stupefacenti (art.73 T.U. stupefacenti e reati connessi). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge (art.546 n.2 c.p.p., artt.133 e 135 c.p.), 2) difetto di motivazione sull'applicazione della pena e sull'aumento per la continuazione tra reati con pene non omogenee (reclusione vs arresto), 3) errata qualificazione giuridica del fatto e mancata motivazione sull'esclusione della finalità di spaccio/uso personale e sul quinto comma dell'art.73 T.U. stupefacenti. Il ricorrente chiedeva l'annullamento del patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art.448, comma 2-bis c.p.p., ritenendo che il ricorso non prospettasse un'erronea qualificazione del fatto immediatamente manifesta né gli altri motivi ammessi per la sentenza di patteggiamento (vizi del consenso o difetto di correlazione). Sul piano del trattamento sanzionatorio la Corte ha ricordato che i vizi di motivazione non sono sindacabili in cassazione contro una sentenza di applicazione della pena, salvo l'illegittimità della pena: qui non era contestata una pena illegale. La quantità di stupefacente (1,103 kg di cocaina, pari a circa 6522 dosi) e la presenza di altro stupefacente non rendevano l'interpretazione dell'imputazione manifestamente eccentrica. Si è richiamata la giurisprudenza (Sez. U. 40983/2018) sui criteri di aumento per continuazione fra pene eterogenee. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    commi 1, 4 e richiamato il comma 5

    La Corte osserva che la contestazione riguardava ingente quantità di cocaina e che l'applicazione della norma e la sua qualificazione non risultano manifestamente errate; si richiama la valutazione sulla distinzione tra detenzione per spaccio e per uso personale, ma tale censura non è stata ritenuta idonea a fondare ricorso in cassazione contro patteggiamento.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato quale norma sulla continuazione tra più reati; la Corte richiama la giurisprudenza che disciplina l'aumento per continuazione fra sanzioni eterogenee.

  • art. 667 cod. pen.

    Norma riportata in capo d'imputazione per reato connesso; la Corte non rileva errore manifesto nella qualificazione complessiva.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Stabilisce i soli motivi ammessi di ricorso in cassazione contro sentenze di patteggiamento: vizio del consenso, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza ed erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 546, n.2 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente come norma collegata alla motivazione dell'applicazione della pena; la Corte osserva che censure di mera motivazione non sono ammesse in cassazione sul patteggiamento.

  • artt. 133 e 135 cod. pen.

    Norme sui criteri per la determinazione della pena e sulla irrogazione della pena pecuniaria; il ricorrente lamentava mancata motivazione secondo tali criteri per l'aumento della continuazione, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nel contesto del patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018; Sez. 6 n. 2721 del 08/01/2018; Sez. 6 n. 8667 del 12/02/2019

    Richiamate per i principi: a) in tema di patteggiamento l'erronea qualificazione giuridica è motivo di ricorso solo se l'errore è manifesto/palesemente rilevabile; b) sui criteri di aumento per continuazione tra pene eterogenee (pena unica progressiva per moltiplicazione e rispetto del genere della pena del reato satellite, eventuale ragguagliamento a pena pecuniaria).

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per vizio del consenso dell'imputato, per difetto di correlazione fra richiesta e sentenza o per un'erronea qualificazione giuridica del fatto che sia manifesta e immediatamente rilevabile; censure di mera motivazione non sono ammissibili.
  • Per contestare la qualificazione giuridica in sede di cassazione occorre dimostrare un errore palese e non semplici argomentazioni alternative sulla dinamica del fatto.
  • Le questioni relative al calcolo e alla motivazione dell'aumento di pena per continuazione tra reati con sanzioni eterogenee devono essere fondate su errori di diritto chiari: la giurisprudenza richiede l'applicazione del criterio della pena unica progressiva e la tutela del genere della pena del reato satellite (Sez. U. 40983/2018).
  • Le censure sulla mancata o insufficiente motivazione relativamente alla qualificazione della detenzione come per uso personale vs spaccio sono difficili da sostenere in cassazione se la quantità e le circostanze (es. oltre 1 kg di cocaina) rendono evidente la natura del reato.
  • Chi impugna una sentenza di patteggiamento dovrebbe concentrare il ricorso sui pochi motivi ammessi dalla legge e, se prospetta un'errata qualificazione, deve argomentare con precisione e mostrare il carattere manifesto dell'errore.

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