Cassazione Penale, Sentenza n. 16301/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 5/7/2021 che applicava a Cipriani 4 anni e 2 mesi di reclusione e €18.000 di multa per reati connessi alla detenzione e spaccio di stupefacenti (art.73 T.U. stupefacenti e reati connessi). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge (art.546 n.2 c.p.p., artt.133 e 135 c.p.), 2) difetto di motivazione sull'applicazione della pena e sull'aumento per la continuazione tra reati con pene non omogenee (reclusione vs arresto), 3) errata qualificazione giuridica del fatto e mancata motivazione sull'esclusione della finalità di spaccio/uso personale e sul quinto comma dell'art.73 T.U. stupefacenti. Il ricorrente chiedeva l'annullamento del patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art.448, comma 2-bis c.p.p., ritenendo che il ricorso non prospettasse un'erronea qualificazione del fatto immediatamente manifesta né gli altri motivi ammessi per la sentenza di patteggiamento (vizi del consenso o difetto di correlazione). Sul piano del trattamento sanzionatorio la Corte ha ricordato che i vizi di motivazione non sono sindacabili in cassazione contro una sentenza di applicazione della pena, salvo l'illegittimità della pena: qui non era contestata una pena illegale. La quantità di stupefacente (1,103 kg di cocaina, pari a circa 6522 dosi) e la presenza di altro stupefacente non rendevano l'interpretazione dell'imputazione manifestamente eccentrica. Si è richiamata la giurisprudenza (Sez. U. 40983/2018) sui criteri di aumento per continuazione fra pene eterogenee. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti
commi 1, 4 e richiamato il comma 5
La Corte osserva che la contestazione riguardava ingente quantità di cocaina e che l'applicazione della norma e la sua qualificazione non risultano manifestamente errate; si richiama la valutazione sulla distinzione tra detenzione per spaccio e per uso personale, ma tale censura non è stata ritenuta idonea a fondare ricorso in cassazione contro patteggiamento.
Richiamato quale norma sulla continuazione tra più reati; la Corte richiama la giurisprudenza che disciplina l'aumento per continuazione fra sanzioni eterogenee.
Norma riportata in capo d'imputazione per reato connesso; la Corte non rileva errore manifesto nella qualificazione complessiva.
Stabilisce i soli motivi ammessi di ricorso in cassazione contro sentenze di patteggiamento: vizio del consenso, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza ed erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare il ricorso inammissibile.
Richiamata dal ricorrente come norma collegata alla motivazione dell'applicazione della pena; la Corte osserva che censure di mera motivazione non sono ammesse in cassazione sul patteggiamento.
Norme sui criteri per la determinazione della pena e sulla irrogazione della pena pecuniaria; il ricorrente lamentava mancata motivazione secondo tali criteri per l'aumento della continuazione, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nel contesto del patteggiamento.
Norma applicata per la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018; Sez. 6 n. 2721 del 08/01/2018; Sez. 6 n. 8667 del 12/02/2019
Richiamate per i principi: a) in tema di patteggiamento l'erronea qualificazione giuridica è motivo di ricorso solo se l'errore è manifesto/palesemente rilevabile; b) sui criteri di aumento per continuazione tra pene eterogenee (pena unica progressiva per moltiplicazione e rispetto del genere della pena del reato satellite, eventuale ragguagliamento a pena pecuniaria).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per vizio del consenso dell'imputato, per difetto di correlazione fra richiesta e sentenza o per un'erronea qualificazione giuridica del fatto che sia manifesta e immediatamente rilevabile; censure di mera motivazione non sono ammissibili.
- Per contestare la qualificazione giuridica in sede di cassazione occorre dimostrare un errore palese e non semplici argomentazioni alternative sulla dinamica del fatto.
- Le questioni relative al calcolo e alla motivazione dell'aumento di pena per continuazione tra reati con sanzioni eterogenee devono essere fondate su errori di diritto chiari: la giurisprudenza richiede l'applicazione del criterio della pena unica progressiva e la tutela del genere della pena del reato satellite (Sez. U. 40983/2018).
- Le censure sulla mancata o insufficiente motivazione relativamente alla qualificazione della detenzione come per uso personale vs spaccio sono difficili da sostenere in cassazione se la quantità e le circostanze (es. oltre 1 kg di cocaina) rendono evidente la natura del reato.
- Chi impugna una sentenza di patteggiamento dovrebbe concentrare il ricorso sui pochi motivi ammessi dalla legge e, se prospetta un'errata qualificazione, deve argomentare con precisione e mostrare il carattere manifesto dell'errore.
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