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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28203/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per tre capi di imputazione: detenzione e cessione di stupefacente di lieve entità, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, con riconoscimento della continuazione e pena finale di mesi 11 di reclusione ed euro 1.400 di multa. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando sia la quantificazione della pena base per il reato più grave sia gli aumenti applicati per la continuazione. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla pena base, rilevando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che una motivazione sintetica è sufficiente quando il giudice richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p. o faccia riferimento alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere. Quanto agli aumenti per continuazione, la censura è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione e, comunque, infondata nel merito, essendo gli aumenti contenuti e sorretti da motivazione ritenuta adeguata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata come base della condanna per il reato più grave, in relazione a condotte di spaccio di lieve entità.

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata come capo di imputazione per resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 635 c.p.

    Norma richiamata come capo di imputazione per danneggiamento.

  • art. 442 c.p.p.

    La sentenza di primo grado è stata resa in rito abbreviato e confermata in appello.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro di motivazione sufficiente per la graduazione della pena.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusi gli aumenti o le diminuzioni per circostanze e continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se il giudice dà conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. oppure richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere.
  • Una specifica e dettagliata motivazione sulla quantificazione della pena è necessaria solo quando la pena irrogata si discosti in modo rilevante dalla misura media edittale.
  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state devolute con i motivi di appello; il ricorso per cassazione non può investire per la prima volta punti della decisione rimasti estranei al giudizio di secondo grado.
  • In tema di continuazione, aumenti di pena particolarmente contenuti e coerenti con la gravità dei fatti possono essere ritenuti sorretti da motivazione adeguata e conforme ai principi elaborati dalle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeDanneggiamentoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiReati stradaliDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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