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Sentenza

Sentenza n. 4377/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n.47/2026, pubblicata in data 20 gennaio 2026, emessa dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 47/2026 del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Pavia, notificata il 21 gennaio 2026 e passata in giudicato, che lo aveva condannato a riconoscere 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notificazione della sentenza i 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. 669/1996, e fondato nel merito: la documentazione provava il credito riconosciuto dal giudicato e il Ministero non aveva allegato di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l’eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni; ha escluso un compenso per l’incarico, rientrante nei compiti istituzionali del dirigente. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto, sia per la nomina del commissario sia in considerazione del ritardo principalmente riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso relativo alla carta del docente. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

    La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze del caso, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano ragioni ostative; qui la nomina del commissario ad acta e le ragioni del ritardo hanno giustificato il rigetto della domanda.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il ricorso per ottemperanza contro un’amministrazione debitrice è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro un’amministrazione debitrice è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza a un giudicato che riconosce un credito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di pagare entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, disciplinandone l’attivazione e il termine per l’esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione va valutata in concreto e può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano ragioni ostative, anche in considerazione delle circostanze che hanno causato il ritardo e della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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