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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46070/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato in concorso (sottrazione di dieci confezioni di crema dall'esercizio "Tigota"). Hanno presentato sei motivi: (1) censura della motivazione sulla recidiva e della sua valutazione, sostenendo l'estinzione di precedenti reati ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; (2) contestazione dell'esclusione del beneficio previsto dall'art. 131-bis c.p. per i precedenti che a loro dire sarebbero estinti; (3) richiesta di applicazione dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. per risarcimento integrale del danno e per la procedibilità non dipendente dall'aggravante contestata; (4) omessa o insufficiente valutazione delle attenuanti (richiamate artt. 62 nn. 4 e 6 c.p. e nella motivazione anche nn. 2 e 6); (5) doglianza sulla carenza di motivazione circa la responsabilità, con critica delle risultanze probatorie (contrasti nelle descrizioni dei testimoni, genericità della borsa, difficoltà a ricondurre la SIM al Sacco); (6) censura del riconoscimento dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p., nonostante la presenza di dispositivi antitaccheggio e videosorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sui punti principali: per i motivi 1 e 2 ha ritenuto infondato l'assunto di estinzione dei precedenti in quanto, ai fini dell'operatività dell'art. 445 c.p.p., risultano commessi altri delitti nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato delle sentenze anteriori; la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta adeguata e conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. (valutazione della gravità e del rapporto con le pregresse condotte). I motivi 3 e 4 sono stati ritenuti infondati: la presunta discordanza tra dispositivo e motivazione del giudice di primo grado è qualificata come errore materiale, la motivazione mostra comunque che le attenuanti sono state valutate e bilanciate con l'aggravante, fatto che preclude l'estinzione ex art. 162-ter ove risulti la procedibilità d'ufficio. Il quinto motivo è dichiarato inammissibile perché si limita a rinnovare questioni di fatto già esaminate in appello e tenta una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in Cassazione salvo vizi di illogicità manifesta; la corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazioni adeguate sulle convergenze probatorie (riconoscimento dai dipendenti, corrispondenza della borsa, intestazione della SIM). Il sesto motivo è manifestamente infondato: la presenza di antitaccheggio e videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p., salvo che non sia dimostrata una sorveglianza continua, costante e specificamente efficace. Conclusione: ricorsi rigettati, sentenza di merito confermata, ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 445 cod. proc. pen.

    La estinzione dei reati oggetto di patteggiamento opera ipso iure, ma per non tenerne conto ai fini della recidiva occorre che non siano stati commessi altri delitti nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato; il quinquennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha influito sull'estinzione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il beneficio può essere escluso in presenza di precedenti considerati ai fini della valutazione della personalità e della pericolosità sociale, salvo che quei precedenti siano effettivamente estinti secondo le condizioni previste dall'art. 445 c.p.p.

  • art. 162-ter cod. pen.

    L'estinzione del reato per integrale risarcimento può essere esclusa se, nel giudizio, risulta la sussistenza di un'aggravante che rende la procedibilità d'ufficio; dunque la possibilità di estinzione va valutata tenendo conto dell'impianto aggravatorio accertato

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la motivazione deve valutare la gravità del fatto e il rapporto con precedenti condanne per verificare l'inferenza di una perdurante inclinazione al reato

  • artt. 62 cod. pen. (nn. 2, 4 e 6 richiamati nel testo)

    Le circostanze attenuanti devono essere riconosciute e confrontate con le aggravanti nel giudizio di comparazione; il bilanciamento è discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivato

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    L'aggravante per esposizione a pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di antitaccheggio o videosorveglianza: i dispositivi antitaccheggio non impediscono di per sé la disponibilità della cosa e la videosorveglianza esclude l'aggravante solo se assicurano sorveglianza continua, costante e specificamente efficace

Massime di principio

  • Prima di sostenere che precedenti siano "estinti" ai fini della recidiva o dei benefici, verificare le condizioni di cui all'art. 445 c.p.p., in particolare l'assenza di altri delitti nel quinquennio decorso dal passaggio in giudicato
  • La concessione o esclusione del beneficio ex art. 131-bis richiede verifica positiva dello stato dei precedenti; l'eventuale estinzione deve essere documentalmente provata e temporalmente compatibile
  • L'estinzione del reato per risarcimento integrale (art. 162-ter) può essere preclusa se nel giudizio emerge un'aggravante che rende la procedibilità d'ufficio; occorre valutare prima se sussistono aggravanti rilevanti
  • In caso di apparente discrepanza tra dispositivo e motivazione, può trattarsi di errore materiale correggibile se la motivazione dimostra chiaramente la volontà del giudice; la motivazione ha valore fondamentale per interpretare il dispositivo
  • La Suprema Corte non è sede per una rivalutazione libera delle prove: i ricorsi che si limitano a chiedere diversa valutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili salvo che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà
  • Per contestare l'aggravante di esposizione a pubblica fede invocata per furto, non basta la mera presenza di antitaccheggio o telecamere; è necessario dimostrare che tali strumenti assicurino controllo continuativo ed effettivo tale da impedire la sottrazione della cosa

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