Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27473/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato per violazione di legge e vizio di motivazione. L'istanza originaria richiedeva il riconoscimento della continuazione suddividendo le condanne in due distinti gruppi temporali (settembre-ottobre 2015 e ottobre 2017-luglio 2018) e segnalava che alcune delle fattispecie erano già state riconosciute in continuazione in sede di cognizione. Il ricorrente lamentava che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare la precisa articolazione della domanda e il pregresso riconoscimento della continuazione, limitandosi a richiamare genericamente una "scelta di vita" del condannato e valutando l'intero percorso criminoso anziché i gruppi specifici dedotti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione apparente. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare la suddivisione per gruppi indicata dall'istanza e il pregresso riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, nonché l'omogeneità dei reati e la vicinanza temporale dei fatti. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio tenendo conto dei principi richiamati dalla Corte (tra cui l'obbligo di valutare precedenti riconoscimenti della continuazione e di motivare specificamente se si intende discostarsene).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione investito da una richiesta ai sensi dell'art. 671 non può trascurare un precedente riconoscimento della continuazione operato in fase di esecuzione o cognizione, potendo prescindere da tale precedente solo previa motivazione specifica e significativa.

  • art. 707 cod. pen.

    Norma citata nel testo a titolo descrittivo riguardo a una contravvenzione inclusa in una delle sentenze; non è oggetto centrale della decisione, ma fa parte del quadro fattuale delle condanne.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 4716/2013 Marinkovic; Sez. 1, n. 6224/2023 Ugolini)

    Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014 (Marinkovic); Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024 (Ugolini)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve tener conto di precedenti riconoscimenti della continuazione e non può ignorarli senza adeguata e specifica motivazione; tali precedenti possono vincolare la valutazione salvo ragioni ben motivate per il disallineamento.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve esaminare la richiesta nei termini e nella articolazione in cui è stata proposta: se l'istanza suddivide i reati in gruppi, il giudice è tenuto a valutare ciascun gruppo separatamente.
  • Un precedente riconoscimento della continuazione, sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione, deve essere considerato dal giudice dell'esecuzione e può essere disatteso solo con motivazione specifica e significativa.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione rilevano l'identità o omogeneità del bene giuridico tutelato, la vicinanza temporale e le modalità di consumazione: questi elementi, se presenti, favoriscono il riconoscimento del vincolo della continuazione.
  • L'omessa o generica motivazione costituisce vizio che può portare all'annullamento e al rinvio: il giudice deve esplicitare le ragioni concrete per cui non ritiene configurabile la continuazione rispetto ai gruppi di reati dedotti.
  • In casi simili è utile per il difensore documentare chiaramente la suddivisione delle fattispecie, richiamare eventuali precedenti riconoscimenti della continuazione e indicare gli elementi (tempo, luogo, modalità, bene giuridico) che giustificano il vincolo continuativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.