Cassazione Civile, Ordinanza n. 08302/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di opere di urbanizzazione connesse a una convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Nichelino, in particolare per il sovrappasso di una tratta ferroviaria. L'impresa appaltatrice aveva chiesto il pagamento del saldo prezzo, dedotti gli acconti già ricevuti, nei confronti delle due società committenti e del socio accomandatario della s.a.s. Il Tribunale aveva riconosciuto una parte delle somme; la Corte d'appello ha ridotto gli importi dovuti, detraendo una somma di euro 57.759,82 in applicazione della clausola contrattuale che prevedeva un prezzo "a corpo" omnicomprensivo e l'assunzione da parte dell'appaltatore di eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal progetto esecutivo, e ha inoltre respinto la domanda di penale per ritardo. Nel ricorso principale l'appaltatrice ha dedotto: violazione delle norme processuali per avere la controparte introdotto tardivamente una eccezione/tema nuovo sulla detrazione di tale somma; omesso esame di un fatto decisivo e richiamo al giudicato esterno relativo ad altro giudizio sul SAL n. 10; violazione dell'art. 3 del contratto di appalto e mancata considerazione dell'atto di sottomissione, sostenendo che il prezzo a corpo non escludesse l'aumento in presenza di varianti progettuali. Nei ricorsi incidentali le committenti hanno sostenuto, da un lato, che il secondo motivo di appello era stato erroneamente dichiarato inammissibile e che dovevano essere valorizzati un preteso giudicato esterno e dichiarazioni confessorie per affermare che lavori extra contratto per euro 200.000,00 erano stati eseguiti da un diverso soggetto (Taurasia) per conto del Comune e non dall'appaltatrice; dall'altro, che la Corte d'appello aveva illegittimamente escluso la penale da ritardo nonostante il ritardo stesso e la penale applicata dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia tutti i ricorsi incidentali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la deduzione delle committenti come mera difesa e non come eccezione in senso proprio; ha dichiarato inammissibili il secondo motivo per difetto di decisività e di autosufficienza, e i motivi terzo e quarto perché risolventi una diversa interpretazione del contratto e basati su fatti/documenti non adeguatamente veicolati nel giudizio di merito. Ha parimenti dichiarato inammissibili i motivi incidentali relativi alla detrazione dei lavori extra contratto da euro 200.000,00 e al preteso giudicato esterno, osservando che mancava la specifica allegazione del riflesso decisivo sul decisum e che non risultava comune la partecipazione di tutte le parti al precedente giudizio; ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sulle spese. Quanto alla penale, ha ritenuto non colta la ratio decidendi della Corte territoriale, fondata sia sulle sopravvenute impasse dei lavori sia sul fatto che la penale era prevista nel rapporto tra Comune e concessionarie, sicché le committenti non potevano pretenderne il regresso senza dimostrare di averla a loro volta sopportata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato insieme ad altre norme processuali per contestare la qualificazione della deduzione avversaria e i limiti del thema decidendum.
Richiamato tra le norme processuali invocate nel primo motivo del ricorso principale.
Richiamato per sostenere la tardività della pretesa di detrazione formulata dalle committenti.
Richiamato tra le norme processuali dedotte nel primo motivo del ricorso principale.
Richiamato tra le norme processuali dedotte nel primo motivo del ricorso principale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per censurare asserite nullità della sentenza e errori di motivazione/di applicazione delle regole processuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità per difetto di decisività e autosufficienza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dal giudice di merito.
Richiamato nelle censure di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze.
Richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello; la Corte ha confermato l'inammissibilità del motivo d'appello per difetto di specificità.
Richiamato per il preteso giudicato esterno; la Corte ha ribadito che il giudicato opera solo tra cause con identità di soggetti, petitum e causa petendi.
Richiamato in relazione alla cosa giudicata formale/esterna.
Richiamato per la clausola penale; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, fosse automaticamente applicabile senza verificare le condizioni poste dalla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato nella censura sulle spese di lite; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la doglianza è inammissibile se si risolve nella mera proposta di una diversa lettura del contratto o degli atti di causa, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati o senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La richiesta di detrazione di somme dal credito dell'appaltatore può costituire mera difesa, e non eccezione in senso stretto, quando si limita a contestare il quantum del credito già allegato dall'attrice senza introdurre un fatto estintivo nuovo e autonomo.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il fatto sia realmente decisivo e se il ricorso indichi con precisione dove esso sia stato dedotto e come avrebbe inciso sul decisum; non basta richiamare documenti o sentenze precedenti in modo generico.
- Il giudicato esterno è invocabile solo se sussiste identità tra le cause quanto a soggetti, petitum e causa petendi; non produce effetti nei confronti di soggetti rimasti estranei al precedente giudizio.
- In tema di appalto a corpo, la modificabilità del corrispettivo richiede una rigorosa allegazione dei presupposti fattuali e contrattuali che giustifichino l'aumento; in cassazione non è consentito sostituire all'accertamento del giudice di merito una lettura alternativa degli atti non specificamente censurata.
- La clausola penale va valutata alla luce del suo concreto titolo contrattuale e della disciplina del rapporto da cui sorge il preteso regresso: se la penale è prevista tra soggetti diversi dall'appaltatore, il suo recupero nei confronti di quest'ultimo richiede la dimostrazione dell'effettiva debenza e sopportazione della stessa da parte del creditore di regresso.
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