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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11827/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme (in particolare C 13.565) rinvenute presso l'abitazione del ricorrente, nell'ambito di indagini per corruzione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che il reato contestato riguardasse un unico episodio (la consegna osservata di C 8.000) e che il sequestro dovrebbe essere limitato al "prezzo" del reato pari a C 8.000; inoltre affermava che parte del denaro apparteneva alla moglie e che mancava un collegamento funzionale tra le somme trovate in casa e il reato contestato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di diritto: ai sensi dell'art. 325 c.p.p. il ricorso contro il Tribunale del riesame è consentito solo per violazione di legge, perciò non è sindacabile il vizio di motivazione. La Corte ha inoltre constatato che il provvedimento originario era stato adottato ai fini di confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), come richiesto dal pubblico ministero, per cui non vi è stata modifica del tipo di provvedimento da parte del giudice del riesame. La censura secondo cui il sequestro avrebbe dovuto limitarsi a C 8.000 è stata respinta perché il giudice ha valutato la possibilità di confiscare somme per sproporzione, non solo il singolo prezzo del reato. Le deduzioni sulla proprietà del denaro (appartenenza alla moglie) e sulla mancanza di collegamento funzionale sono state considerate questioni di merito/motivazione non ammissibili nel ricorso per violazione di legge, e inoltre l'eventuale negazione del possesso avrebbe reso inammissibile l'impugnazione per carenza di legittimazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato sul provvedimento del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo alla sola violazione di legge, escludendo la valutazione del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione avverso tale provvedimento.

  • art. 240-bis cod. pen.

    disperdere soprattutto le somme rinvenute delle quali invece si impone la confisca ex art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca per sproporzione e legittima il sequestro finalizzato alla futura confisca di somme ritenute manifestamente sproporzionate rispetto ai redditi leciti del soggetto; il provvedimento può quindi colpire somme superiori al singolo prezzo di un episodio corruttivo quando vi siano elementi indiziari di un profitto più ampio.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata nel testo come possibile riferimento alla confisca (menzionata nella parte del ricorso), ma la Corte osserva che, anche ammesso il richiamo, il limite opererebbe rispetto al profitto o prezzo del reato accertato; nella fattispecie la valutazione si è indirizzata verso la confisca per sproporzione anziché la sola confisca del prezzo.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso provvedimenti del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo va proposto principalmente per violazione di legge: le censure di merito sulla motivazione sono di norma inammissibili.
  • Se il sequestro è stato disposto sin dall'origine ai fini di confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), il giudice può disporre il sequestro di somme anche oltre il singolo prezzo di un episodio criminoso quando gli elementi indiziari fanno ritenere un profitto più ampio.
  • Per contestare il nesso tra beni sequestrati e reato o la provenienza lecita delle somme è necessario intervenire con argomentazioni e prove che incidano su profili di diritto o presentare gli elementi già nel giudizio di merito; la mera critica alla motivazione del provvedimento di sequestro non è efficace nel rimedio previsto dall'art. 325 c.p.p.
  • La deduzione di proprietà o disponibilità di terzi (es. la moglie) può compromettere la legittimazione ad impugnare: negare il possesso del bene rende l'impugnazione potenzialmente inammissibile per carenza di interesse/legittimazione.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare la provenienza lecita delle somme e chiedere chiaramente nel processo l'esame di tali prove davanti al giudice del merito o sollevare, se possibile, questioni di diritto formali che consentano il sindacato in sede di impugnazione.

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