Cassazione Civile, Ordinanza n. 18026/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione notificò a un contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria conseguente al consolidamento di cartelle di pagamento non impugnate, relative a crediti di diversa natura e titolo. Il contribuente impugnò l'atto, ma il ricorso fu dichiarato inammissibile in primo grado e la decisione fu confermata in appello. In Cassazione il ricorrente dedusse, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 27 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 154 e 167 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che vi fosse stata piena prova della regolarità del contraddittorio. In sostanza contestava che la mancata produzione della ricevuta di ritorno della notifica a mezzo posta potesse determinare l'inammissibilità del ricorso. Con il secondo motivo lamentò la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia della CTR su eccezioni e contestazioni svolte dal contribuente; tale motivo restò assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, perché la notificazione a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico e l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a dimostrare l'intervenuta consegna, la data e l'identità del destinatario o della persona che ha ricevuto l'atto. Pertanto, nel processo tributario, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento del ricorso introduttivo notificato per posta, in assenza di costituzione della controparte, comporta l'inammissibilità del ricorso e non una mera nullità sanabile mediante rinnovazione. La Corte ha inoltre dichiarato assorbito il secondo motivo, osservando che la dedotta produzione in appello dell'originale dell'avviso di ricevimento non era stata illustrata con specificità nel ricorso, mancando l'indicazione del momento del deposito, del contenuto del documento e delle difese svolte sul punto. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese poiché l'agente della riscossione si era costituito solo per eventuale partecipazione alla discussione orale. È stato infine dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma processuale tributaria violata, ma la Corte ritiene infondata la censura perché la prova della notificazione del ricorso è necessaria per la valida instaurazione del contraddittorio.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne trae una regola favorevole alla tesi del contribuente.
richiamato dal ricorrente; non impedisce la declaratoria di inammissibilità per mancata prova della notifica.
richiamato dal ricorrente; non rileva in presenza della mancata dimostrazione della notifica a mezzo posta.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.
la Corte afferma che la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico e che l'avviso di ricevimento è il documento necessario a dimostrarla.
richiamata come disciplina della notifica postale; l'avviso di ricevimento è indispensabile per provare consegna, data e soggetto che ha ricevuto l'atto.
la Corte esclude la rinnovazione della notificazione quando manca l'avviso di ricevimento, perché non si è in presenza di una mera nullità ma di insussistenza della conoscibilità legale dell'atto.
è astrattamente legittimo il deposito in appello di nuovi documenti, ma nel caso concreto la censura era priva di specificità per mancata indicazione del momento e del contenuto del deposito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il motivo è inammissibilmente generico perché non indica quando l'avviso di ricevimento sia stato prodotto, né ne trascrive il contenuto e le difese svolte.
richiamato nel secondo motivo, che viene assorbito senza esame di merito.
richiamato nel procedimento camerale quale base della proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se la notificazione del ricorso introduttivo avviene a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a dimostrare l'avvenuta consegna del plico, la data di ricezione e l'identità del destinatario o del ricevente.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento, quando il convenuto non si costituisca, non integra una mera nullità della notificazione ma determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di prova della valida instaurazione del contraddittorio.
- In tale ipotesi non può disporsi la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., poiché manca una notifica nulla e si è invece in presenza di una notificazione non dimostrata nelle sue componenti essenziali.
- Chi invochi in cassazione la produzione successiva di un documento sanante deve rispettare il requisito di specificità del ricorso, indicando quando il documento sia stato prodotto, trascrivendone il contenuto e precisando le difese svolte sul punto.
- La deduzione di omessa pronuncia resta assorbita quando il motivo principale, correttamente esaminato, conduce comunque al rigetto del ricorso e il secondo motivo non risulta autonomamente scrutinabile.
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