Cassazione Penale, Sentenza n. 9965/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la confisca per equivalente disposta dal GUP ritenendo che la motivazione fosse solo apparente e incongrua rispetto all'accordo di patteggiamento. Secondo i ricorrenti l'accordo prevedeva la confisca soltanto della somma residuata sui conti correnti dopo la retrocessione al dante causa (Fontana), sicché la misura del profitto sarebbe limitata a tale residuo e non alle somme già retrocesse o utilizzate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che, in tema di riciclaggio e reimpiego, il profitto comprende il valore delle somme oggetto di operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e che il prodotto del reato comprende anche somme non materialmente trasformate ma diversamente attribuite o reinvestite. Pertanto le somme prelevate e utilizzate senza prova di retrocessione sono profitto soggetto a confisca; analogamente le somme ritrasferite al dante causa, in quanto parte del ciclo di "ripulitura", costituiscono prodotto del reato e possono essere confiscate (anche per equivalente) ai sensi dell'art. 648‑quater c.p. La confisca di tal genere ha natura obbligatoria e può essere disposta indipendentemente dall'accordo tra le parti. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come base procedurale per l'applicazione della pena concordata mediante patteggiamento; non impedisce la successiva applicazione di misure ablative obbligatorie previste dalla legge sostanziale.
Norma sulla confisca per equivalente: la Corte interpreta la norma nel senso che la confisca può colpire sia il profitto sia il prodotto del reato di riciclaggio/reimpiego e che la sua applicazione è obbligatoria e prescinde dall'accordo tra le parti.
Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024 (Meliota)
Il profitto dei reati di riciclaggio è costituito dal valore delle somme oggetto di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; denaro trasferito o manipolato può essere qualificato come prodotto del reato.
Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024 (B.)
Il prodotto del reato comprende anche beni e valori non materialmente modificati ma diversamente attribuiti in termini di titolarità o circolazione per effetto di operazioni negoziali.
Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021 (Andrisano)
Conferma il principio che la confisca ex art. 648‑quater ha natura obbligatoria e può essere disposta indipendentemente dall'accordo tra le parti.
Massime di principio
- La confisca per equivalente ai sensi dell'art. 648‑quater può riguardare sia il profitto diretto sia il prodotto del reato: ciò include somme trasferite, manipolate, ritrasferite o reinvestite per "ripulire" proventi illeciti.
- La natura obbligatoria della confisca per equivalente prevale su eventuali previsioni patrimoniali contenute in un patteggiamento; il giudice può disporre l'ablazione anche in misura diversa rispetto all'accordo tra le parti.
- Spetta all'imputato fornire prova della effettiva retrocessione delle somme al dante causa; in assenza di prova, i prelievi e gli utilizzi personali sono considerati profitto e soggetti a confisca.
- Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non esclude l'applicazione delle misure ablative obbligatorie previste dalla legge penale sostanziale.
- In casi analoghi è fondamentale documentare con elementi probatori certi ogni restituzione o movimento volto a dimostrare che somme non costituiscono prodotto/profitto del reato, al fine di prevenire la confisca per equivalente.
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