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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33166/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato il merito del motivo di ricorso perché, in base alla memoria congiunta depositata dalle parti, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione transattiva della controversia. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Calabria che, accogliendo l'appello del Comune, aveva rideterminato in aumento il valore di un terreno di proprietà della società, qualificato come area edificabile "zona G" turistica, ai fini del calcolo dell'ICI 2009. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato la violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il Comune, depositando in appello una nuova relazione peritale, non si era limitato a sostenere l'originario avviso, ma aveva di fatto introdotto un nuovo accertamento, fondato su parametri estimativi diversi da quelli contenuti nell'atto impositivo originario, con conseguente illegittimità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato dalla ricorrente come norma violata per contestare l'utilizzo, in appello, di una nuova relazione peritale e di parametri estimativi non presenti nell'originario avviso di accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È invocato quale vizio di legittimità per denunciare la violazione di legge asseritamente commessa dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando le parti dichiarano congiuntamente di avere definito transattivamente la controversia, la Corte può prendere atto della cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi sul merito del ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere disposta con compensazione, ove così richiesto dalle parti e ritenuto congruo nel provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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