Cassazione Civile, Ordinanza n. 21242/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dedotto da un operaio agricolo che sosteneva di aver lavorato alle dipendenze del de cuius dapprima in modo saltuario e poi stabilmente, fino a un asserito licenziamento verbale nel gennaio 2010. Il lavoratore chiedeva l'accertamento della subordinazione, il TFR, le retribuzioni maturate dopo il licenziamento ritenuto inefficace, la regolarizzazione contributiva o, in alternativa, la rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 o il risarcimento del danno pensionistico. Il giudice di primo grado riconosceva la subordinazione e condannava la convenuta al pagamento del TFR e delle retribuzioni. In appello, la Corte territoriale confermava tali statuizioni e, su appello incidentale del lavoratore, condannava anche al risarcimento del danno pensionistico da omissione contributiva. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione del contraddittorio per omessa integrazione nei confronti dell'INPS e per avere la Corte d'appello deciso su domande che il lavoratore avrebbe rinunciato; 2) erroneo riconoscimento della subordinazione; 3) erronea affermazione del licenziamento orale e inversione dell'onere della prova; 4) illegittima condanna al risarcimento del danno da omissione contributiva per violazione delle norme sulla prescrizione e sulla rendita ex art. 13 L. 1338/1962.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo solo in parte e il quarto motivo, ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, e ha deciso nel merito. In parziale riforma della sentenza impugnata ha dichiarato rinunciati dal lavoratore i capi di domanda relativi alla regolarizzazione contributiva, alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 e al risarcimento del danno da omissione contributiva. Ha quindi confermato nel resto la decisione di merito, ma ha escluso la condanna al danno pensionistico. Ha inoltre condannato la ricorrente a rifondere al resistente le spese di tutti i gradi di giudizio e del procedimento incidentale ex art. 373 c.p.c.
Norme richiamate
artt. 101, 102, 331, 354, 420 c.p.c.
La rinuncia univoca alle domande relative alla contribuzione elimina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS, mentre per le domande sulla rendita vitalizia e sul danno da omissione contributiva il litisconsorzio necessario o comunque la legittimazione passiva dell'INPS va valutata in relazione al petitum concretamente mantenuto in causa.
art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.
Viene ribadita la distinzione tra censure di legittimità e richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla subordinazione.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla subordinazione.
Richiamati nel motivo di ricorso sulla subordinazione e sulle presunzioni.
Richiamati nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
La censura sull'onere della prova del licenziamento orale è stata reputata inammissibile perché sostanzialmente mirava a riesaminare il merito probatorio.
Richiamato nel quarto motivo di ricorso.
Richiamato nel quarto motivo di ricorso.
Richiamato nel quarto motivo di ricorso.
Richiamato nel quarto motivo di ricorso.
art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995
Richiamata nel quarto motivo di ricorso in tema di prescrizione dei contributi previdenziali e conseguenze del mancato versamento.
La domanda di costituzione della rendita vitalizia è stata ritenuta rinunciata; la relativa pretesa non poteva quindi essere decisa nel merito.
Richiamato per escludere il sindacato di legittimità sulla motivazione in presenza di doppia conforme.
Richiamato per la liquidazione delle spese del procedimento incidentale di sospensione.
Cass., Sez. Un., 16/02/2009, n. 3678
È richiamata per affermare che, nelle controversie relative alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962, l'INPS è litisconsorte necessario.
Cass. n. 15214/2014
Richiamata per sostenere che il giudice può invitare le parti a delimitare il thema decidendum e che tale comportamento processuale può integrare rinuncia implicita a capi di domanda non più coltivati.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il comportamento processuale della parte può integrare una rinuncia implicita ma univoca a specifici capi di domanda, specie quando le successive difese e le richieste istruttorie circoscrivano il thema decidendum a pretese diverse.
- La rinuncia alla domanda principale di condanna alla regolarizzazione contributiva fa venire meno la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, perché viene meno la domanda nei cui confronti l'ente sarebbe stato destinatario necessario.
- La domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 richiede la partecipazione dell'INPS quale litisconsorte necessario; se però la domanda viene rinunciata, il giudice non può pronunciarvi.
- La domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva è distinta dalla domanda di rendita vitalizia e, se resta in causa, si dirige soltanto contro il datore di lavoro; se è rinunciata, ogni statuizione sul punto è viziata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio, soprattutto in presenza di doppia conforme di merito.
- La deduzione dell'erronea distribuzione dell'onere della prova è inammissibile quando, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c., si mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
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