Ordinanza n. 950/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina n. 186 del 3 marzo 2026, comunicata in data 6 marzo 2026, avente a oggetto “ARIA_2025_002 procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione, per ciascun lotto, di una convenzione finalizzata alla fornitura di set in TNT sterile e servizi connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7 e 8”, nella parte in cui il Direttore Generale di ARIA S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 8 - “SET E SFUSO STERILE CON GESTIONE DEL MAGAZZINO” a favore di Mediberg S.r.l.; - della Determinazione n. 41 del 22 gennaio 2025, avente a oggetto “Direzione centrale acquisti - Seggio di gara: rinnovo e nomina dei componenti per il periodo 01.02.2025 - 31.01.2027” del Direttore Generale di ARIA S.p.A.; - della Proposta di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice del 29 luglio 2025, nonché della Determinazione n. 645 del 31 luglio 2025, di nomina della Commissione Giudicatrice ex art. 93 del D. Lgs. n. 36 del 2023; - dei verbali di gara tutti, ivi inclusi quelli di valutazione delle offerte tecniche ed economiche; - della proposta di aggiudicazione del 2 marzo 2026, formulata dalla Commissione giudicatrice; - per quanto occorrer possa, del Progetto di Gara, del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato Tecnico, del documento “Lotti e requisiti”, dei chiarimenti e di ogni altro atto di gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa l’eventuale stipula della Convenzione per la fornitura di set in TNT sterile e servizi connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 8 della procedura aperta multilotto per la fornitura di set in TNT sterile e servizi connessi, nonché gli atti della procedura di gara e la successiva stipula della convenzione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 8 a favore di altra impresa, unitamente agli atti di gara, alla composizione del seggio e della commissione giudicatrice, ai verbali e alla proposta di aggiudicazione, chiedendo anche la sospensione cautelare. Dopo il precedente esame negativo della domanda cautelare da parte del TAR e del Consiglio di Stato, ha riproposto l'istanza ai sensi dell'art. 58 c.p.a., deducendo come fatti sopravvenuti la mancata anticipazione dell'udienza di merito, la sottoscrizione della convenzione del 20 maggio 2026 e le attività preparatorie relative alla piattaforma NECA e alla composizione dei set richiesti dagli enti utilizzatori. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti contro l'aggiudicazione; nella fase cautelare la ricorrente ha comunque sostenuto l'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la riproposizione della domanda cautelare. In via preliminare ha ritenuto insussistente il presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 58 c.p.a., poiché i fatti allegati non costituivano mutamenti effettivi delle circostanze né fatti anteriori conosciuti solo successivamente. La mancata anticipazione dell'udienza di merito è stata qualificata come evenienza ordinaria di organizzazione del ruolo; il rilievo del Consiglio di Stato sulla trattazione ravvicinata come mera sollecitazione organizzativa, priva di efficacia conformativa; la convenzione del 20 maggio 2026 come fatto già noto e valutato dal giudice d'appello, oltre che sviluppo fisiologico della procedura; le attività relative alla piattaforma NECA come attività meramente prodromiche, non comprovanti un'esecuzione anticipata e irreversibile. L'istanza non poteva quindi essere utilizzata per rinnovare il giudizio cautelare già definito. In ogni caso, il TAR l'ha ritenuta infondata anche nel merito: la complessità delle questioni e il peggior posizionamento della ricorrente nella graduatoria non consentivano di apprezzare utilmente il fumus nella sede interinale; il pregiudizio prospettato era eventuale, futuro e non adeguatamente dimostrato come attuale e irreparabile, con conseguente difetto del periculum. Nel bilanciamento degli interessi, anche ai sensi dell'art. 120, comma 10, c.p.a., è prevalso l'interesse pubblico alla regolare prosecuzione della procedura e alla continuità delle forniture sanitarie, nonché l'interesse dell'amministrazione e dell'aggiudicataria a predisporre il subentro nei tempi programmati. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare
La riproposizione della domanda cautelare presuppone circostanze realmente nuove, esterne alla fisiologica dinamica processuale e idonee a incidere sul precedente giudizio cautelare; non può consistere nella mera rinnovazione della domanda già respinta.
Richiamato quale fondamento generale della domanda cautelare, il cui accoglimento richiede la verifica dei presupposti cautelari.
Il richiamo alle stringenti previsioni del rito appalti non rende conformativa la sollecitazione del giudice d'appello alla trattazione ravvicinata, che resta una indicazione organizzativa.
Impone il necessario contemperamento degli interessi nella fase cautelare; nel caso concreto è stata accordata prevalenza all'interesse pubblico alla regolare prosecuzione della procedura e alla continuità delle forniture sanitarie.
Individua la procedura aperta nell'ambito della quale è stata disposta l'aggiudicazione impugnata.
Richiamato in relazione alla nomina della commissione giudicatrice, tra gli atti impugnati.
Massime di principio
- La riproposizione della domanda cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. è ammissibile soltanto in presenza di mutamenti effettivi delle circostanze o di fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento cautelare; il rimedio non può essere impiegato per ottenere una mera rinnovazione del giudizio già svolto.
- La conferma della data dell'udienza di merito, riconducibile alla fisiologica organizzazione del ruolo, non costituisce di per sé una circostanza sopravvenuta idonea a fondare la riproposizione della domanda cautelare.
- Un fatto anteriore alla discussione dell'appello cautelare, già conoscibile e potenzialmente valutabile dal giudice d'appello, non può essere successivamente invocato come fatto nuovo ai sensi dell'art. 58 c.p.a.
- La stipula della convenzione conseguente al rigetto della tutela cautelare, quando sia già compresa nel quadro fattuale esaminato dal giudice d'appello, costituisce sviluppo fisiologico della procedura e non giustifica la riproposizione della domanda cautelare.
- Attività preparatorie all'esecuzione della convenzione non dimostrano un periculum attuale e irreparabile se non provano l'avvio effettivo dell'esecuzione o un subentro anticipato idoneo ad alterare irreversibilmente la posizione del ricorrente.
- Nel rito degli appalti, il bilanciamento cautelare può attribuire prevalenza all'interesse pubblico alla regolare prosecuzione della procedura e alla continuità delle forniture sanitarie rispetto all'interesse del concorrente a proseguire una fornitura in proroga, quando il pregiudizio dedotto sia futuro ed eventuale.
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