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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32529/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (servizio postale)

La controversia

La controversia nasce da una serie di decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato contro la società postale per il rimborso delle somme addebitate a titolo di comunicazione di avvenuta notifica (CAN), relative a notifiche eseguite a persone giuridiche. Secondo il ricorrente, il costo della CAN non era dovuto perché gli atti erano stati consegnati a un addetto alla ricezione degli atti e, quindi, la notificazione doveva ritenersi già perfezionata senza necessità dell’ulteriore invio. Il Tribunale, in riforma del giudice di pace, aveva invece rigettato le domande ritenendo la società postale priva di legittimazione passiva nella ripetizione dell’indebito, poiché nei servizi di notificazione a mezzo posta il rapporto intercorre tra ufficiale giudiziario e agente postale. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione dell’art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv. in L. n. 31 del 2008, in collegamento con l’art. 145 c.p.c., sostenendo che le notifiche alle persone giuridiche dovevano considerarsi regolarmente perfezionate e che, dunque, la CAN non era dovuta; ha inoltre censurato l’esclusione della legittimazione passiva della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse redatto in violazione degli oneri di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa sufficiente a ricostruire con precisione la vicenda processuale e perché contenente riferimenti a fatti e documenti senza indicarne adeguatamente produzione, collocazione e sequenza processuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di comprendere con precisione la vicenda processuale per difetto di esposizione sommaria dei fatti e per insufficiente indicazione degli atti e documenti rilevanti.
  • L’onere di specificità del ricorso impone non solo di richiamare i documenti su cui si fonda la censura, ma anche di indicare dove essi siano stati prodotti e la loro esatta collocazione nei fascicoli di merito o di legittimità.
  • La mancanza anche di una sola delle indicazioni richieste dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. è causa di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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