Cassazione Civile, Ordinanza n. 32529/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (servizio postale)
La controversia
La controversia nasce da una serie di decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato contro la società postale per il rimborso delle somme addebitate a titolo di comunicazione di avvenuta notifica (CAN), relative a notifiche eseguite a persone giuridiche. Secondo il ricorrente, il costo della CAN non era dovuto perché gli atti erano stati consegnati a un addetto alla ricezione degli atti e, quindi, la notificazione doveva ritenersi già perfezionata senza necessità dell’ulteriore invio. Il Tribunale, in riforma del giudice di pace, aveva invece rigettato le domande ritenendo la società postale priva di legittimazione passiva nella ripetizione dell’indebito, poiché nei servizi di notificazione a mezzo posta il rapporto intercorre tra ufficiale giudiziario e agente postale. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione dell’art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv. in L. n. 31 del 2008, in collegamento con l’art. 145 c.p.c., sostenendo che le notifiche alle persone giuridiche dovevano considerarsi regolarmente perfezionate e che, dunque, la CAN non era dovuta; ha inoltre censurato l’esclusione della legittimazione passiva della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse redatto in violazione degli oneri di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa sufficiente a ricostruire con precisione la vicenda processuale e perché contenente riferimenti a fatti e documenti senza indicarne adeguatamente produzione, collocazione e sequenza processuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge processuale, ma la Corte non è entrata nel merito del motivo perché il ricorso è risultato inammissibile
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti e l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda; la mancanza anche di uno di tali requisiti comporta inammissibilità
impone la produzione dei documenti richiamati nel ricorso e la loro precisa individuazione, al fine di consentire il controllo di legittimità
richiamato dal ricorrente come base del preteso non dovuto addebito della CAN nelle notifiche a persone giuridiche
richiamato dal ricorrente per sostenere che, nelle notificazioni a persone giuridiche, il destinatario includerebbe anche l’addetto alla ricezione degli atti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto la previsione del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di comprendere con precisione la vicenda processuale per difetto di esposizione sommaria dei fatti e per insufficiente indicazione degli atti e documenti rilevanti.
- L’onere di specificità del ricorso impone non solo di richiamare i documenti su cui si fonda la censura, ma anche di indicare dove essi siano stati prodotti e la loro esatta collocazione nei fascicoli di merito o di legittimità.
- La mancanza anche di una sola delle indicazioni richieste dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. è causa di inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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